T.R.G.A. Trento, 21 febbraio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 12 marzo 2013
[A] L’atto amministrativo adottato in asserita violazione del diritto comunitario (prospettandosi un’illegittimità comunitaria "diretta") è annullabile alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della patologia dell'atto, sussistendo, pertanto, il preciso onere della sua impugnazione entro il prescritto termine. [B] L'atto amministrativo che viola il diritto comunitario è affetto dal vizio di illegittimità per violazione di legge e non dal vizio di nullità
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