Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 febbraio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 15 marzo 2013
[A] E’ pur vero che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la possibilità per il giudice di fondare la decisione anche su un percorso logico giuridico difforme da quello prospettato dal ricorrente, ma mai si è affermato, nemmeno per implicito, che detta difformità possa interessare anche i fatti nuovi. [B] Sulla necessità di chiarire se le deiezioni animali, ed in particolare la “pollina”, siano da considerare “rifiuti”, oppure possano essere considerati “sottoprodotti di origine animale”, ovvero direttamente “biomasse” ai sensi del d.lgs 183/2003
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE