Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 marzo 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 23 marzo 2013
[A] Non è possibile riconoscere alcuna tutela risarcitoria a quei danni che, pur ritenuti sussistenti, ben avrebbero potuto in primis ottenere completa tutela attraverso il normale esercizio dell’azione di annullamento, e, quindi, l’eliminazione dell’atto illegittimo e la (eventuale, ove possibile e necessaria) reiterazione dell’esercizio del potere amministrativo. [B] Sulla conformazione dell’interesse legittimo ed alla tutela risarcitoria ad esso assicurata. [C] Ciò che caratterizza l’interesse legittimo – e che costituisce la differenza essenziale dello stesso dal diritto soggettivo – è la sua inerenza alla esistenza e, soprattutto, all’esercizio del potere amministrativo. [D] Sull’interesse legittimo e sulla triade di concetti: “personale, diretto ed attuale”. [E] Non può esservi titolarità di interesse legittimo che trovi la propria fonte in rapporti giuridici di diritto privato (quale che ne sia la fonte, contrattuale o meno) intercorrenti con il titolare (in modo personale e diretto) della predetta posizione di interesse legittimo. [F] Sulla differenza tra interesse legittimo “pretensivo” e “oppositivo”. [G] Nelle ipotesi in cui in pendenza di termine per il ricorso giurisdizionale avverso provvedimento amministrativo il titolare dell’interesse legittimo venga a mancare, i suoi aventi causa non siano legittimati all’impugnazione dell’atto
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