Per le opere realizzate abusivamente, nell’art. 140, comma 4 della L.R. toscana n. 1 del 2005 è fatto rinvio, ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria e per il previo pagamento dell’oblazione, al titolo VII della predetta L.R. n.1 del 2005 e quindi all’art. 119, con richiesta del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione
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