[A] Sul c.d. “eccesso di “consultazione”, ovverosia sul fatto che l’Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti. [B] Il legislatore, nel disciplinare l’accertamento di compatibilità paesaggistica, non predetermina i parametri sulla cui base deve essere compiuta la valutazione, lasciando quindi alla più ampia discrezionalità dell’autorità competente qualsiasi tipo di scelta
...
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE