A decorrere dal 14 maggio 2011 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 70 del 2011: cfr. l’art. 12 del decreto-legge cit. in tema di “entrata in vigore”) sono sottoposti a tutela de iure soltanto i beni immobili che siano stati edificati da almeno 70 anni
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