T.R.G.A. Trento, 13 maggio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 6 giugno 2013
[A] Secondo la Corte di Giustizia la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. Conseguentemente, si è ribadito che le restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo. [B] Sulla legge provinciale che introduce norme finalizzate alla restrizione dell’impiego del gioco in delimitate aree per “tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco”. [C] Sulla fenomeno sociale della ludopatia in crescente e preoccupante aumento. [D] Sul D.L. 13.9.2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 8.11.2012, n. 189
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