[A] L’esecuzione forzata ai sensi del libro terzo del codice di procedura civile e il giudizio di ottemperanza, tendenti alla coattiva attuazione del medesimo titolo, ben possono coesistere ed essere esperiti cumulativamente dal creditore. [B] Sulla sorte degli giudizio di ottemperanza laddove dinanzi al giudice ordinario sia stata presentata opposizione. [C] Sulla giurisdizione competente a decidere sulle determinazioni assunte con delibera di Giunta comunale nella fase esecutiva di un’opera pubblica realizzata in project financing (Firenze Mobilità)
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