T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione I, 9 luglio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 27 luglio 2013
Sull’art. 34, terzo comma, del codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), secondo cui “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE