T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 25 luglio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 11 agosto 2013
[A] Il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottoposto alla responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 c.c. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi. [B] Sulla tesi che assume l’illegittimità dell’ordine di bonifica, paventandosi che quest’ultimo possa risultare, per così dire, “duplicativo” della già disposta condanna al risarcimento del danno ambientale
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