T.A.R. Umbria, Sezione I, 5 agosto 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 23 agosto 2013
[A] E’ inammissibile il cumulo alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto e della domanda di annullamento delle deliberazioni, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti. [B] Il c.d. “preavviso di diniego” assume natura di atto non provvedimentale, privo di carattere lesivo, non autonomamente impugnabile. [C] Sulla possibilità da parte della Giunta di attribuirsi la competenza a deliberare l’alienazione del diritto di proprietà o la costituzione del diritto di superficie in favore di terzi, ove nel bilancio di previsione annuale o pluriennale l’organo consiliare ne contempli la relativa entrata unitamente agli elementi essenziali del contratto. [D] L'art. 10-bis esprime l'intenzione di stimolare soluzioni anche consensuali, ove possibile, circa l'esercizio del potere, ivi naturalmente compresa la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ai sensi dell'art. 11 l. 241/90. [E] Sulla non corrispondenza contenutistica tra il preavviso di diniego e il provvedimento negativo. [F] Anche nelle trattative per la formazione di accordi sul contenuto del provvedimento ai sensi dell’art 11 L. 241/90 è configurabile una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione
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