Gli enti locali devono quantificare il costo di urbanizzazione secondo i principi posti dalla normativa statale e regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, vigendo in materia la riserva di legge posta dall’art. 23 Cost. e poiché il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario