[A] Sui limiti allla libertà religiosa di edificare immobili da destinare al culto. [B] Le costruzioni non destinate a scopi di culto, ancorché edificate a ridosso dell’edificio di culto, ma adibite a scopi che, pur rientrando pienamente nelle finalità parrocchiali, non possono essere dette “di culto” in senso stretto
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