T.A.R. Toscana, Sezione III, 17 settembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 5 ottobre 2013
[A] Integra il reato di lottizzazione abusiva materiale in relazione ad un complesso immobiliare già edificato, mediante il cambiamento di destinazione d’uso senza opere edilizie; in particolare, in caso di modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati (fattispecie relativa la complesso R.T.A. Doria nel Comune di Massa). [B] La lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti. [C] Non è condivisibile la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, che, in relazione al complesso Doria, ma con riferimento ad unità immobiliari diverse da quella per cui è causa, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Massa di conferma del sequestro delle unità abitative del Doria. [D] Dal punto di vista urbanistico ed edilizio una lottizzazione o è abusiva o non è abusiva, esiste o non esiste, non può invece essere considerata abusiva solo per alcuni e non abusiva per altri
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