Consiglio di Stato, Sezione V, 26 settembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 20 ottobre 2013
[A] Correttamente l’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo del primo lotto dei lavori è avvenuta con deliberazione dell’organo giuntale, non potendo detta approvazione considerarsi un atto di programmazione ed indirizzo come tale appartenente alla competenza dell’organo consiliare. [B] È legittima la deliberazione, con la quale venga approvato il progetto esecutivo di un’opera pubblica che comporti la necessità della copertura finanziaria, purché sia effettivamente indicata l’esistenza della copertura con la relativa attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario, attestazione che può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio. [C] Il mancato inserimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile nella deliberazione impugnata costituisce mera irregolarità
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE