Una volta adempiuto all’obbligo della corresponsione del contributo degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo ad aedificandum, non v’è spazio alcuno per un accordo, sia esso di tipo squisitamente pattizio, sia esso inquadrabile nella figura procedimentale di cui all’art. 11 della legge n. 241/90 per imporre il pagamento di quanto in precedenza già dovuto e versato
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