[A] Sull’ordinanza di remissione del T.A.R. Veneto – la quale dubita della costituzionalità delle norme introdotte dall’art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, in quanto l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al Comune potrebbero renderlo in conflitto di interessi quando intenda diventare titolare di farmacia. [B] La valutazione delle particolari condizioni topografiche e di viabilità che giustifica l’apertura della seconda farmacia non può che rientrare nel potere discrezionale dell’amministrazione. [C] Le autorità competenti possono autorizzare l’apertura di una farmacia a distanza inferiore ai 250 metri non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate. [D] Il numero delle farmacie è legato a una semplice operazione matematica
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