[A] Con riguardo all’emissione di odori la costante giurisprudenza della Cassazione ha notato che l'ordinamento non prevede determinati valori limite per le immissioni olfattive, facendo riferimento al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. [B] Riguardo agli allevamenti di pollame è stato recentemente ritenuto che le loro emissioni possono essere tossiche, e anzi lo sono ciclicamente, corrispondendo a determinate fasi necessarie dell'attività dell'azienda
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