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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Varie Ambiente e legittimazione a ricorrere

Decreto legislativo 152/06.

Scarica il PDF Pubblicato il 20 maggio 2006

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Decreto legislativo 152/06.

Decreto legislativo 152/06. Decreti per le rocce e terre da scavo · francesco · 20 maggio 2006

Premassima

a) Decreto legislativo 152/06.

b) Decreti per le rocce e terre da scavo

Testo integrale

Il Ministro dell’ambiente, con estrema rapidita’ rispetto alle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 152/06 ha emanato i decreti attuativi per il riutilizzo delle rocce e terre da scavo derivanti da opere edili.

Si tratta del:

- decreto previsto dall’art. 186, comma 3, con il quale si dovevano individuare i limiti massimi di concentrazione di inquinanti, nonche’ le modalita’ di campionamento e analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione. Il termine massimo per l’emanazione del decreto era stato indicato in 90 gg decorrenti dal 29 aprile 2006;

- decreto previsto dall’art. 266, comma 7, con il quale si dovevano individuare le procedure per la gestione delle terre e rocce derivanti da cantieri il cui movimento rientrasse entro i 6.000 mc.

Entrambi i provvedimenti recano la data del 2 maggio, ma sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 10 e del 16 maggio scorso e pertanto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile e del DPR 1092/85).

Nel merito dei contenuti si ritiene di poter dare una valutazione complessivamente positiva nei confronti dei provvedimenti ed in particolare per quello relativo alla gestione dei materiali derivanti dai cantieri edili con movimenti sino a 6.000 mc.

Infatti viene delineato, come auspicato dall’ANCE, un percorso gestionale abbastanza semplificato sia dal punto di vista degli adempimenti a carico delle imprese ,sia per la tempistica che risulta essere abbastanza contenuta Il tutto senza che vi sia necessita’ di alcuna espressa presa d’atto o parere da parte della pubblica amministrazione o di altri soggetti pubblici (es. APAT). Inoltre viene precisato che il riutilizzo all’interno dello stesso cantiere non e’ soggetto ad alcuna autorizzazione.

Il decreto relativo ai limiti di accettabilita’ ed alle modalita’ di campionamento e analisi dei materiali se, da un lato, individua una procedura che presuppone probabilmente elevati quantitativi di materiali, dall’altro, contiene alcune importanti estensioni circa la possibilita’ di reimpiegare le terre e rocce con determinate concentrazioni di inquinanti anche in siti normalmente esclusi, previa pero’ un’ulteriore analisi.

Cantieri con movimenti sino a 6000 mc.
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112)

L’art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come ‘‘non rifiuto’’ delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, delle attivita’ produttive e della salute (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006 n. 112) e’ stata data attuazione alla previsione normativa.

Ambito di applicazione:
Le terre e rocce da scavo, purche’ non provenienti da siti contaminati (D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione delle reti o delle infrastrutture.

Condizioni:
Le terre e rocce non sono rifiuti se il titolare del cantiere da cui derivano presenti all’ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.lgs n. 445/00) che attesti:
- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che individui il cantiere di produzione;
- che la produzione non supera i 6000 mc.;
- che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantita’.
La dichiarazione dovra’ essere presentata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori.

Deposito:
Se il materiale non e’ immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potra’ essere anche esterno al luogo di produzione.
La comunicazione andra’ integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che puo’ disporre con la adeguata motivazione la rimozione del materiale).

Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all’ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell’impresa titolare del cantiere.

Varie:
Il riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere non e’ soggetto ad alcuna comunicazione.

Terre e rocce da scavo
(Decreto 2 maggio 2006 - Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107)

L’art. 186, comma 3, del D.lgs 152/06 rinviava ad un successivo decreto l’individuazione dei limiti massimi accettabili nonche’ le modalita’ di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati ecc.).

Con il Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006 n. 107) sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalita’ di analisi, ma e’ statoanche precisato il significato dell’espressione ‘‘trasformazioni preliminari’’ riportato dall’art. 186, comma 1, del D.lgs. 152/06 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della legge 443/01).

La precisazione del Decreto ministeriale e’ importante poiche’ e’ l’assenza di trasformazioni preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.

In linea generale il decreto indica che per ‘‘trasformazioni preliminari’’ si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce.

Cio’ premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioe’:
a) l’attivita’ di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell’unico ammasso originario, costituisce una trasformazione preliminare - e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;
b) l’attivita’ di macinazione delle terre e rocce, non e’ una trasformazione preliminare;
c) l’attivita’ di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell’ammasso originario non e’ una trasformazione preliminare;
d) se le terre e rocce entrate in contatto con l’acqua (es. materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante spandimento non e’ una trasformazione preliminare;
e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante trattamento a calce non e’ una trasformazione preliminare.

Analisi campionamento:
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, e’ effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonche’ le indicazioni di cui all’art. 3 del decreto.

Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione media dell’intera massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione commerciale e industriale) dell’Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.lgs. 152/06.
Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:
A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 riutilizzo annesso;
B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5 riutilizzo annesso a condizione che venga effettuato un’analisi di rischio sito - specifica (Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.lgs n. 152/06).
Gli esiti dell’analisi dimostrano che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito di destinazione.
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all’ARPA per le opere non soggette a VIA.

Aree agricole:
Sino all’emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e i riempimenti, nelle aree agricole si dovra’ fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5.

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