Acquisizione d'ufficio del DURC
Premassima
Acquisizione d'ufficio del DURC
Testo integrale
Il comma 10 dell'art. 16-bis del provvedimento prevede infatti che le stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni, ove tale documento sia richiesto ai sensi della normativa vigente, acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dagli istituti o enti abilitati al rilascio.
Ne deriva che le amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere agli appaltatori la produzione del DURC, ma in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione dovranno acquisirlo d'ufficio, richiedendolo direttamente alle Casse Edili, INPS o INAIL di competenza. Si tratta come è evidente di una notevole semplificazione del sistema attualmente vigente in quanto, laddove fino ad oggi gravava a carico delle imprese l'obbligo di richiedere e produrre la certificazione attestante la propria situazione di regolarità contributiva e previdenziale, con la modifica introdotta le imprese dovrebbero risultare svincolate da tali oneri, al cui adempimento dovrebbero di contro procedere le stazioni appaltanti.
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