Le nuove costruzioni anche di durata temporanea sono soggette senza alcun dubbio all'autorizzazione paesaggistica: analisi soluzione delle antinomie contenute nella individuata dal combinato disposto dell’allegato al d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139 e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria, occupazioni temporanee, dato cronologico (120 giorni) e dato linguistico (temporaneità)
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