La fideiussione – pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall’art.1957 c.c. – viene comunque meno in virtù del decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere, nonché in virtù dell’eventuale estinzione dell’obbligazione principale alla quale era accessoria?
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