E’ illegittimo il comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, laddove stabilisce che “il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica”
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