T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 27 agosto 2010
Autore: francesco - Pubblicato il 19 settembre 2010
Laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole senza esternare la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto
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