[A] La circostanza che la pubblica amministrazione non sia ancora riuscita a determinare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento non può valere ad impedire e rendere illegittima l’adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del sito. [B] Sulle aziende che subentrino, fisicamente o giuridicamente ad un’altra, e sulla possibilità o meno da parte lori di invocare il fatto che l’inquinamento sia ascrivibile a precedenti attività sul sito. [C] Sulla possibilità o meno di subordinare il diritto degli operatori interessati all’uso dei loro terreni alla condizione che essi eseguano le misure necessarie di riparazione dell’ambiente
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