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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte Costituzionale Case mobili Riservato agli abbonati

È illegittimo l'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 che ha novellato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380 del 2001, poiché con violazione delle competenze regionali in materia di turismo ed anche dopo la riformulazione in “ancorché” include tra gli interventi di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l'installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

È illegittimo l'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 che ha novellato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380 del 2001, poiché con violazione delle competenze regionali in materia di turismo ed anche dopo la riformulazione in “ancorché” include tra gli interventi di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l'installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”

Corte Costituzionale, 24 luglio 2015 · francesco · 29 luglio 2015

Premassima

È illegittimo l'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 che ha novellato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380 del 2001, poiché con violazione delle competenze regionali in materia di turismo ed anche dopo la riformulazione in “ancorché” include tra gli interventi di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l'installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”

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