È illegittimo l'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 che ha novellato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380 del 2001, poiché con violazione delle competenze regionali in materia di turismo ed anche dopo la riformulazione in “ancorché” include tra gli interventi di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l'installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”
Premassima
È illegittimo l'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 che ha novellato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380 del 2001, poiché con violazione delle competenze regionali in materia di turismo ed anche dopo la riformulazione in “ancorché” include tra gli interventi di nuova costruzione ‒ per i quali è richiesto il permesso di costruire ‒ l'installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”
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