Sul primo comma dell'art. 21 comma 1 del P.I.T. che detta le direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare toscano.
Premassima
a) Sul primo comma dell'art. 21 comma 1 del P.I.T. che detta le direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare toscano.
b) Sull'interpretazione estensiva del divieto necessitato dal trattamento omogeneo che l'art. 21 riserva a tutti gli interventi edificatori incidenti sui beni che appartengono al patrimonio collinare, sia che si tratti di nuova edificazione, sia che si tratti di recupero o riqualificazione.
c) Sui limiti per l'urbanizzazione e l'edificazione nella campagne toscane.
d) La prospettiva del pianificatore regionale toscano non contempla il recupero “ad ogni costo” del patrimonio edilizio esistente.
e) Sulla dedotta illegittimità dell'art. 21 co. 7 del P.I.T. sotto il profilo dell'assenza di un adeguato fondamento legislativo a sostegno del divieto ivi sancito. [F] Sul PIT e sul riconoscimento della qualità di invariante strutturale al patrimonio “collinare” toscano. [F] L'art. 21 co. 7 del P.I.T. trova diretta applicazione sotto forma di misura di salvaguardia cui i Comuni sono tenuti nelle more dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.
