[A] Sull’utilizzazione dell’immobile di cui i ricorrenti sono comproprietari in modo difforme da quello corrispondente alla destinazione d’uso dello stesso, ovvero come complesso di residenze private anziché come struttura turistico – ricettiva. [B] Sul frazionamento e vendita di RTA e sull’invocazione dell’art. 136 della 1.r. Toscana n. 1/2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso senza realizzazione di opere sono puniti soltanto con sanzioni di natura pecuniaria
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