Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 marzo 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 6 giugno 2014
[A] L'Amministrazione non può procedere più volte all'emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli all’originario ricorrente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato. [B] Nell’ordinamento italiano quindi, per costante elaborazione pretoria non trova riconoscimento la teoria c.d. del "one shot" (viceversa ammessa in altri ordinamenti). Detta regola prevede che l’Amministrazione possa pronunciarsi negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le possibili motivazioni che si oppongono all’accoglimento della istanza del privato
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