[A] Sull’applicabilità del novellato art. 9 comma 5 della legge n. 122/1989 – nella parte in cui consente che il vincolo di pertinenzialità del parcheggio si costituisca rispetto ad una qualsiasi unità immobiliare, purché “sita nello stesso comune” – anche ai nuovi progetti di parcheggi pertinenziali, oltre che ai trasferimenti di quelli già esistenti. [B] Secondo la giurisprudenza di legittimità penale – espressamente richiamata da Cons. di St., n. 1842/2010 cit. - il rapporto di pertinenzialità è riconoscibile nel caso in cui i boxes si trovino entro “un ragionevole raggio di accessibilità pedonale”
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