Sulla decadenza del Comune dall’esercizio del suo diritto di credito nei confronti del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c., nel caso in cui abbia concesso delle proroghe al debitore con riferimento al pagamento delle somme dovute a titolo di costo di costruzione.
SENTENZA N. ****
La giurisprudenza ritiene che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché entro sei mesi il creditore abbia proposto e diligentemente proseguito azione nei confronti del debitore principale (art. 1957 c.c., comma 1). La norma tende a provocare il sollecito esercizio del diri...