T.A.R. Veneto, Sezione III, 7 febbraio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 25 febbraio 2011
Solo nel nuovo contesto normativo di cui alla legge regionale 21 aprile 2004, n. 11, dell’art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 e del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per la formazione del regolamento edilizio non è più necessaria l’adozione di un’apposita variante al piano regolatore, ma è sufficiente dotarsi del regolamento secondo le modalità previste per qualunque altro regolamento comunale
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