T.A.R. Toscana, Sezione III, 11 gennaio 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 1 febbraio 2012
La concessione avente ad oggetto specchi acquei allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per unità da diporto costituito da pontile galleggiante con relativa catenaria, una passerella e linee elettriche, non rientra in nessuna delle tipologie ascritte alla categoria delle concessioni a scopo turistico ricreativo, alle quali soltanto si applica la disciplina eccezionale sancita dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010
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