[A] Sui limiti all’applicazione dell’art. 17 D.P.R. 380 del 2001 secondo il quale “il contributo di costruzione non è dovuto: (…) b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”. [B] L'incremento del peso insediativo può conseguire anche ad interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e di superficie e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso
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