[A] In ipotesi di diniego di condono, l'obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/1990 può reputarsi legittimamente assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione declinatoria risultino dal contesto evidenti. [B] Il decorso di un rilevante arco temporale dalla presentazione dell’istanza al diniego di condono non implicava alcuna particolare necessità di motivare ulteriormente quest’ultimo
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