T.A.R. Abruzzo Pescara, Sezione I, 19 luglio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 6 agosto 2013
[A] Sui presupposti per l’inserimento di un singolo edificio in zona A “Centro storico”. [B] Il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione formale in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi. [C] E’ illegittimo lo strumento urbanistico che pone una centralità all’esigenza di salvaguarda del valore storico e artistico di un singolo edificio, esercitando funzioni che esulano dal potere di conformazione urbanistica e che pertanto sono affidate istituzionalmente alla cura di altre autorità (nella specie al Ministero per i beni culturali)
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