Autore: francesco - Pubblicato il 22 settembre 2013
[A] La proposizione di ogni istanza di sanatoria o di condono successivamente all'adozione dei provvedimenti negativi già impugnati con uno o più ricorsi giurisdizionali ancora pendenti, determina l'improcedibilità dei gravami stessi per carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tali istanze comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento. [B] Nel rilasciare il titolo edilizio l'amministrazione deve completamente disinteressarsi dei rapporti privatisti che non la riguardano e che non sono oggetto di interesse pubblico di cui la medesima amministrazione è attributaria
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