Autore: francesco - Pubblicato il 27 settembre 2013
[A] Sul primo comma dell’art. 21 comma 1 del P.I.T. che detta le direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare toscano. [B] Sull’interpretazione estensiva del divieto necessitato dal trattamento omogeneo che l’art. 21 riserva a tutti gli interventi edificatori incidenti sui beni che appartengono al patrimonio collinare, sia che si tratti di nuova edificazione, sia che si tratti di recupero o riqualificazione. [C] Sui limiti per l’urbanizzazione e l’edificazione nella campagne toscane. [D] La prospettiva del pianificatore regionale toscano non contempla il recupero “ad ogni costo” del patrimonio edilizio esistente. [E] Sulla dedotta illegittimità dell’art. 21 co. 7 del P.I.T. sotto il profilo dell’assenza di un adeguato fondamento legislativo a sostegno del divieto ivi sancito. [F] Sul PIT e sul riconoscimento della qualità di invariante strutturale al patrimonio “collinare” toscano. [F] L’art. 21 co. 7 del P.I.T. trova diretta applicazione sotto forma di misura di salvaguardia cui i Comuni sono tenuti nelle more dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici
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