Qualsiasi limitazione al commercio, posta dal legislatore provinciale, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ed è in contrasto con il principio generale dell'ordinamento della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, sancito dall'art. 31, comma 2 del D.L. 201/2011
Premassima
Qualsiasi limitazione al commercio, posta dal legislatore provinciale, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ed è in contrasto con il principio generale dell'ordinamento della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, sancito dall'art. 31, comma 2 del D.L. 201/2011
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