In sede di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 22, l. 22 dicembre 1957 n. 1293, non può trovare applicazione il solo criterio della distanza, che caratterizza le rivendite ordinarie
Premassima
In sede di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 22, l. 22 dicembre 1957 n. 1293, non può trovare applicazione il solo criterio della distanza, che caratterizza le rivendite ordinarie
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