Consentita per aree edificabili e non di proprietà di imprese e persone fisiche
Premassima
Consentita per aree edificabili e non di proprietà di imprese e persone fisiche
Testo integrale
Ai sensi del decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria (203/2005), ciò è consentito anche per le aree di proprietà delle persone fisiche.
Per quanto riguarda le aree di proprietà delle imprese, occorre distinguere tra aree edificabili e aree non edificabili.
Per usufruire delle rivalutazione è necessario, in ogni caso, che l’area risulti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2004.
Le aree non edificabili possono essere rivalutate versando l’imposta sostitutiva del 6% sul maggior valore.
Per quelle edificabili invece l’imposta sostitutiva è del 19% e deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Ci sono però delle precise condizioni: la rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea in base alla destinazione urbanistica definita dallo strumento urbanistico comunale e l'utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
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