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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Inquinamento acustico Riservato agli abbonati

Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica

Corte di Cassazione, Sezione I, 1 settembre 2006 · francesco · 11 settembre 2006

Premassima

Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica

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Oggetto: Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica

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