Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - Estratto DDL 1746 Bis B - Imposta di scopo comunale per la realizzazione di opere pubbliche
Premassima
Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - Estratto DDL 1746 Bis B - Imposta di scopo comunale per la realizzazione di opere pubbliche
Testo integrale
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
previ stralci, il 19 novembre 2006 (v. stampato Senato n. 1183)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 dicembre 2006
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 dicembre 2006
[…]
145. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel
comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai oggetti che gia` godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalita` di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta e` dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e` determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta puo` essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita` culturali, allestimenti mussali le biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non puo` essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e` stato accertato il diritto alla restituzione.
[…]
previ stralci, il 19 novembre 2006 (v. stampato Senato n. 1183)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 dicembre 2006
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 dicembre 2006
[…]
145. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel
comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai oggetti che gia` godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalita` di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta e` dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e` determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta puo` essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita` culturali, allestimenti mussali le biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non puo` essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e` stato accertato il diritto alla restituzione.
[…]
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