Obblighi del Comune a fronte di una diffida dei confinanti con un'opera asseritamente abusiva
Premassima
Obblighi del Comune a fronte di una diffida dei confinanti con un'opera asseritamente abusiva
Testo integrale
D I R I T T O
La presente decisione viene adottata e succintamente motivata ai sensi dell’art. 2, legge 21 luglio 2000 n. 205.
Non v’è dubbio che, a fronte di opere asseritamente abusive, i proprietari confinanti erano legittimati a presentare la diffida ed il Comune aveva l’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, sulla loro istanza. Va, tuttavia, precisato la citata normativa sul recente condono edilizio (attualmente in vigore) dispone la sospensione automatica ope legis di tutti i provvedimenti amministrativi adottati od adottandi (come pure dell’impugnata sentenza), per cui non può disporsi (a prescindere dal merito della diffida), alcuna demolizione fino al 31 luglio 2004 ed anche oltre, fino alla definizione delle domande di condono eventualmente presentate.
Conclusivamente, l’appello si rileva infondato e, con la precisazione di cui sopra, va respinto, mentre le spese del presente grado di giudizio possono per giusti motivi
integralmente compensarsi tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, richiamata la precisazione di cui in motivazione: -
respinge l’appello; -
compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 1° giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Presidente Lucio VENTURINI
Consigliere Antonino ANASTASI
Consigliere, estensore Aldo SCOLA
Consigliere Anna LEONI
Consigliere Carlo SALTELLI
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aldo Scola Lucio Venturini
IL SEGRETARIO
Marta Belloni
DEPOSITATA IN SEGRETERIA


