Sulla correlazione tra l’art. 23 ter del DPR 380/2001 e l’art. 9 bis comma 1 bis del DPR 380/2001 in merito alla destinazione d’uso di un immobile realizzato in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio.
La licenza/autorizzazione al commercio sono titoli probanti la destinazione d'uso di immobile realizzato ante 1967, ai sensi del combinato disposto di cui all'ar. 23-ter, comma 2 e art. 9 bis, comma 1 bis del D.pr. 380/2001?
Il cambio di destinazione d’uso di locali contenenti impianti tecnici a servizio dei locali adibiti ad abitazione comporta l’acquisto della loro “visibilità normativa” per superficie, sagoma, volume ed incidenza sugli standard urbanistici di zona?
L’abusivo mutamento della destinazione d’uso del sottotetto costituisce una variazione essenziale rispetto all’originario permesso di costruire ai sensi dell’art.32, co.1, lett. a), del DPR 380/2001?
[A] Il ricorso proposto avverso il verbale di inottemperanza alla demolizione dei vigili urbani è inammissibile? [B] La “doppia” compatibilità richiesta dall’art. 36 del DPR 380/2001 afferisce anche alla destinazione d’uso dell’immobile?
Sulla rilevanza della motivata “non convenienza economico-produttiva” da parte dell’impresa alberghiera al fine di poter chiedere lo svincolo della destinazione d’uso a carattere alberghiero di un immobile.
[A] Se rilevi la posizione psicologica soggettiva dell’avente causa sull’abusività di un fabbricato. [B] Se gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale, creino un nuovo assetto urbanistico e comportino un mutamento di destinazione.
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso da cantina a civile abitazione. [B] Sui tre caratteri propri che permettono di qualificare un intervento in termini di “volume tecnico”.
[A] Sulla natura di mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante rappresentato dalla trasformazione di locali accessori ad uso deposito o magazzino in vani ad uso residenziale. [B] In ordine alla nozione di volume tecnico ed ai presupposti che ne consentano l'esclusione dal calcolo della volumetria.
Se il cambio di destinazione tra diverse categorie, anche se operato in assoluta carenza di opere, renda necessario richiedere il permesso a costruire.
Sui presupposti per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiero ai sensi dell’art. 8 della L. 217/1983 e, in particolare, sull’onere probatorio circa l’insussistenza della convenienza economico-produttiva dell’attività alberghiera.
Sulla necessità di provare l'effettivo incremento del carico urbanistico ai fini della debenza degli oneri di urbanizzazione in ipotesi di mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante.
[A] In merito alla distinzione tra carico urbanistico ex art. 23 ter D.P.R. 380/2001 e carico insediativo rilevante ai fini della disciplina degli interventi nelle zone soggette a rischio idraulico [B] Il mutamento di destinazione d'uso da magazzino a box auto in area a pericolosità idraulica determina aumento del carico insediativo?
[A] In ordine alla necessità del permesso di costruire in ipotesi di mutamento di destinazione da locale accessorio o pertinenziale ad abitabile, in quanto assimilabile ad un cambio di categoria ex art. 23-ter, comma 1, D.P.R. 380/2001. [2] Sul dovere del giudice penale di accertare incidenter tantum, in materia di violazioni edilizie, la legittimità del titolo abilitativo.
Se in caso di ristrutturazione con cambio di destinazione, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria debbano essere commisurati all’eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, alla luce della normativa della Regione Lombardia.
Sulla qualificazione della destinazione d’uso di un capannone utilizzato come piattaforma logistica per una attività commerciale. Se, inoltre, ai fini dell’individuazione del mutamento di destinazione d’uso di un immobile che svolga una funzione servente per un altro immobile, sia necessario valutare la natura e destinazione d’uso di quest’ultimo.
Sulla natura non rilevante del cambio di destinazione d’uso di immobile da residenza rurale ad agrituristica in ragione della natura connessa di tale attività rispetto alla conduzione del fondo agricolo, con conseguente gratuità dell’intervento ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Una disamina della recente giurisprudenza amministrativa concernente la questione della configurazione di un mutamento di destinazione urbanisticamnte rilevante e conseguente debenza degli oneri di urbanizzazione in ipotesi di deruralizzazione di immobili.
In merito alla debenza degli oneri concessori in ipotesi di mutamento di destinazione d’uso da “rurale” a “civile” a seconda che intervenga su immobile realizzato prima o dopo l’entrata in vigore della Legge 10/1977.
Sulla non configurabilità di un mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante in ipotesi di passaggio da destinazione rurale a civile di fabbricato realizzato in epoca antecedente alla legge 10/1977 con conseguente non debenza del contributo di costruzione.
In merito alla diversa configurabilità di un cambio di destinazione d’uso giuridicamente rilevante di fabbricato, da “rurale” a “civile”, a seconda che la sua realizzazione sia precedente o successiva alla entrata in vigore dell' art. 9, legge 10/1977 (oggi art. 17 comma 3 lett. a) del D.p.r. 380/2001).
Se il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia correlato non soltanto al rilascio del permesso di costruire o allo svolgimento di un’attività edilizia, ma anche alla circostanza che l’intervento che si intende realizzare determini un aumento del carico urbanistico ex art. 184 della L.R. 65/2014.
In ordine alla rilevanza urbanistico-edilizia di un intervento di spargimento di ghiaia finalizzato alla realizzazione di un parcheggio quando preordinato alla modifica permanente della destinazione d’uso dell’area.
[A] Il mutamento di destinazione d’uso da cantina a civile abitazione rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire?
[B] Se, ai fini della distinzione tra interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, il cambiamento della destinazione d’uso comporti ex se un intervento inquadrabile come ristrutturazione edilizia.
Se sia necessario il permesso di costruire in caso di mutamento di destinazione d’uso con incremento della superficie residenziale e, quindi, della capacità abitativa di un alloggio.
[A] Sulle conseguenze relative alla classificazione delle cabine elettriche come opere di urbanizzazione primaria [B] Se l’installazione di una cabina elettrica possa comportare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia?
[A] Il concetto di conformità della costruzione al progetto assentito riguarda solo i profili strutturali? [B] La destinazione d’uso di un immobile da cosa si ricava?
Il mutamento di destinazione d'uso, da locale accessorio o pertinenza a vano abitabile, attuabile con un intervento di tipo ristrutturativo, è urbanisticamente rilevante?
Può costituire lottizzazione abusiva materiale il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati?
L’incremento del carico urbanistico, ancorché discendente da un mutamento di destinazione d’uso senza opere, è presupposto sufficiente a determinare la debenza degli oneri concessori?
Può costituire lottizzazione abusiva materiale anche il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati?
[A] Sulla localizzazione delle sedi delle associazioni di promozione sociale e [B] sull’obbligo di comunicare il cambio di destinazione d’uso senza opere.
[A] A proposito della compatibilità delle attività svolte presso le sedi degli enti del Terzo Settore con le destinazioni d’uso di cui al D.M. 1444 del 1968 e [B] sulla necessità o meno di presentare un titolo edilizio in caso di cambio di destinazione d’uso senza opere ed in assenza del piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni.
La circostanza che un magazzino sia a servizio di una attività di commercio all’ingrosso, anziché a servizio di una attività artigianale determina un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ?
Nell’ipotesi in cui non sia possibile ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e l’abuso consista nella modificazione non autorizzata della destinazione d’uso da industriale a residenziale, come si determina la sanzione di cui all’art. 33, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?
Sul titolo necessario per il mutamento di destinazione d'uso e sulla relativa sanzione. E' possibile affermare che il mutamento della destinazione da annesso agricolo a civile abitazione sia senz'altro ammesso nella zona in cui lo strumento urbanistico prevede l'ampliamento delle costruzioni destinate ad abitazione esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni ad uso residenziale?
[A] E' possibile sostenere che i mutamenti di destinazione d’uso senza opere –siano da considerarsi irrilevanti se intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985? [B] Il mutamento di destinazione d'uso può considerarsi implicitamente legittimato dal Comune se lo stesso ente ha successivamente rilasciato il certificato di agibilità?
[A] La semplice realizzazione degli impianti tecnologici e delle tramezzature può essere ritenuta sufficiente a concretare un "mutamento di destinazione d’uso con opere"? [B] Sulla ristrutturazione edilizia cd. “pesante” o “maggiore”.
E' possibile sostenere che il titolo edilizio legittima la realizzazione di un fabbricato, ma non prenota la possibilità di insediarvi tutte le destinazione d’uso materialmente esercitabili? L'edificio non ancora realizzato può essere messo in discussione dalla disciplina urbanistica entrata in vigore nel frattempo?
Sulla variazione dei carichi urbanistici e quindi dalla necessità di adeguamento degli standard che si connettono all’uso degli immobili: dal punto di vista urbanistico che rilevanza può assumere la circostanza che un’attività di vendita venga svolta per conto terzi anziché per per conto proprio?
Il passaggio della tipologia di intervento da vano accessorio non abitabile a vano abitabile può giustificare la richiesta di contributo per oneri di urbanizzazione?
Può affermarsi che il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la demolizione e ricostruzione configuri un’ipotesi di ristrutturazione edilizia?
E' possibile sanare le opere abusive attraverso la domanda del cambio di destinazione d’uso dell’immobile quando lo stesso non risulti ancora essere definitivamente regolarizzato dal punto di vista edilizio?
[A] La lavorazione di inerti all’interno di un ambito estrattivo deve necessariamente essere considerata urbanisticamente conforme? [B] L'attività di lavorazione di inerti può operare come un veicolo per l’insediamento definitivo di destinazioni d’uso produttive che non abbiano avuto un espresso riconoscimento negli strumenti urbanistici?
Che rilevanza assume ai fini della qualificazione del mutamento di destinazione uso e dell'eventuale sua sanzione la realizzazione di tramezzature interne, servizi igienici e apertura di finestre?
L'utilizzazione degli immobili individuati dalle prefetture come strutture di prima accoglienza presuppone la necessità che quei fabbricati risultino già idonei allo scopo ricettivo? Può sostenersi che la stessa utilizzazione determini di per sé la definitiva trasformazione tipologica del fabbricato?
La destinazione di un’area alla sosta degli autoveicoli (parcheggio) può costituire una destinazione d’uso suscettibile di trasformare l’uso del territorio (da agricolo ad opera di urbanizzazione)?
Il mutamento di destinazione d’uso in contrasto con il PRG determina una violazione dello strumento urbanistico che consente di ordinare la demolizione anche in deroga alla regola generale di applicazione della sola sanzione pecuniaria agli illeciti commessi in relazione ad interventi sottoponili a DIA/SCIA ex art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001?
A quale regime autorizzatorio è sottoposto il mutamento di destinazione d’uso che determini un passaggio tra categorie urbanistiche funzionalmente autonome?
Il mutamento di destinazione d'uso da artigianale a commerciale comporta comunque l'insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione?
In sede d rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'Amministrazione può esprimere considerazioni diverse da quelle riguardanti la verifica della conformità edilizia del progetto? In proposito, che rilevanza può assumere il sospetto che la destinazione di piano, compatibile con quella progettuale, non venga rispettata?
Sulla compatibilità o meno di un centro di prima accoglienza di migranti con lo strumento urbanistico che consente nella zona solo destinazioni ricettive di tipo non alberghiero
La compatibilità urbanistica con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968 della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività (ex art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000) esonera dall’obbligo di richiedere e ottenere un conforme titolo edilizio con riferimento alle opere di trasformazione necessarie?
Quale titolo edilizio è necessario (se necessario) per la realizzazione della chiusura di un balcone o del terrazzo con pannelli di vetro scorrevoli ed amovibili?
Può ritenersi legittimo il provvedimento comunale che, pur dando atto dell’epoca “remota” in cui è stato effettuato il mutamento di destinazione d’uso, ha fatto applicazione delle misure ripristinatorie e sanzionatorie previste da una recente disciplina regionale?
Possono i venditori di un immobile essere qualificati come “responsabili dell’abuso” relativo al mutamento di destinazione in assenza di prove circa la preesistenza dell'abuso al momento della compravendita? Che rilevanza assume sul punto la circostanza che nell'immobile destinato ad abitazione del titolare dell'attività produttiva, quest'ultimo non abbia invece mai preso la residenza?
Il mutamento di destinazione d’uso solo funzionale comporta comunque un aggravio di carico urbanistico e deve pertanto essere annoverato tra gli interventi di tipo oneroso?
[A] Sulla possibilità o meno di ottenere la liberazione dalla sanzione pecuniaria sostitutiva attraverso la rimozione delle opere abusive: il ravvedimento operoso dell’autore dell’abuso (o del proprietario del bene) è idoneo a determinare la perdita dell’amministrazione del potere di esigere il pagamento della sanzione già applicata? [B] Il ribassamento del soffitto fino a un’altezza di 2,50 metri mediante un solaio in legno può qualificarsi come intervento irreversibile ovvero come ostacolo all’utilizzo della superficie del locale per le destinazioni incompatibili con la disciplina urbanistica? [C] È possibile qualificare come superfici non utili, e quindi urbanisticamente irrilevanti, quei locali dove l’altezza è appena al di sotto del limite minimo?
La realizzazione di impianti idrici, sanitari ed elettrici è sufficiente ad integrare la fattispecie del mutamento di destinazione d’uso con opere? Ai fini di una simile qualificazione è necessaria pure l’effettiva utilizzazione abitativa dei locali?
Sull’art. 12, D.P.R. n.380/2001: è legittima la scelta del Comune di ricomprendere nelle le misure di salvaguardia le norme che stabiliscano divieti all’uso di immobili da parte dei privati, anche qualora tale uso non comporti cambio di destinazione urbanistica rilevante ai sensi dell’art. 23-ter D.P.R. n.380/2001?
[A] Sull’esercizio del potere di pianificazione urbanistica. [B] Sulla necessità di prefigurare ex ante categorie urbanistiche di carattere generale, come comparti, ambiti, zone miste, microzone
[A] Sul cambio di destinazione d’uso che incide sul carico urbanistico; in particolare sul carattere di omogeneità tra la destinazione commerciale e quella industriale produttiva. [B] Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo ovvero costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano?
[A] Qual è il bene giuridico protetto dalla norma che incrimina la lottizzazione abusiva? [B] Sulla la distinzione fra mutamento di destinazione d’uso meramente edilizio (ascrivibile alla categoria della ristrutturazione) e mutamento di destinazione integrante lottizzazione abusiva
Quand’è che il mutamento d’uso comporta una variazione essenziale sanzionabile e quando invece costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utenti, spettante al proprietario?
Sul "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante", anche alla luce delle modifiche recentemente apportate dall'art. 17 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001
Sul mutamento di destinazione d’uso fra categorie urbanistiche autonome e sull’art. 23-bis del DPR 380/2001; in particolare, la categoria “produttiva e direzionale” di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo citato può consentire attività culturali e formative in senso lato?
Può ritenersi legittimo il provvedimento che presuppone una piena assimilazione fra il mutamento di destinazione d’uso e la realizzazione di una variazione essenziale in quanto tale?
[A] La regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, è quella dell’intervento indiretto? Sono configurabili equipollenti al piano attuativo? [B] Sulla possibilità, o meno, per il Comune, nell’esercizio della propria potestà di pianificazione del territorio, di individuare categorie di destinazione d’uso ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale: può la suddivisione delle categorie di destinazione d’uso in più sottocategorie o sottofunzioni ritenersi legittima? [C] Sulla distinzione, ai fini dell’onere di immediata impugnativa, tra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata e le altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria
[A] Sulla formazione del silenzio-assenso: sulla rilevanza che a tal fine assumono la denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili nonché, ove dovute, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico. [B] Sul termine di prescrizione del diritto al conseguimento del conguaglio del contributo di costruzione relativo alle domande di condono edilizio. [C] La variazione di destinazione d’uso, da laboratorio ad abitazione, di una porzione del fabbricato, attuata fra l’altro mediante lo spostamento di alcuni tavolati interni, la chiusura di una finestra e la riapertura di una finestra al piano rialzato, deve qualificarsi come ristrutturazione edilizia ovvero come restauro o risanamento conservativo? [D] Il mutamento di destinazione d’uso consistente nel passaggio dalla destinazione produttiva a quella abitativa determina un aumento o un decremento del carico urbanistico esistente?
Sul cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante: posta l’ascrivibilità di un’autorimessa alla destinazione d’uso commerciale, può predicarsi l’omogeneità della stessa con la destinazione ad attività di ristorazione e di accoglienza riconducibile alla diversa categoria funzionale ricettiva come ora disciplinata dalla lett.a) dell’art. 23 bis del t.u.ed. inserito dall’art. 17 del d.l. c.d. sblocca Italia n.133 del 12.09.2014?
Sulle valutazioni tecniche circa la cura e la salvaguardia dell'interesse culturale e la compatibilità di un intervento: l’onere di motivazione circa l’assenza di qualsiasi menomazione del pregio culturale dell’immobile può ritenersi per così dire aggravato dalla presenza del precedente diniego in considerazione della sostanziale identità dei lavori oggetto delle due istanze di autorizzazione (le quali si differenziano solo per lo spostamento del terminale dello sfiato dell’impianto di estrazione dei fumi)?
Sull’obbligo o meno di corrispondere il costo di costruzione dell’opera abusiva “sanata” che per effetto dell’operato mutamento di destinazione d’uso passa un immobile artigianale ad un immobile commerciale
Sui limiti che la programmazione urbanistica incontra nell’introduzione di limitazioni puntuali all’attività edificatoria e al cambio di destinazione d’uso: distretto urbano del commercio e parcheggi pertinenziali
Il mutamento di destinazione d’uso di due unità immobiliari in proprietà, da “sala giochi per gli abitanti del condominio”- con annessi vani per “ristoro” e “wc”- e “sala riunione condominiale”- con annesso vano per “wc”- a locali ad uso propriamente abitativo, ottenuto mediante l’esecuzione materiale di opere (suddivisioni interne in muratura ovvero in pannelli di alluminio anodizzato e vetro; realizzazione di un wc), in difformità da una puntuale e perspicua prescrizione della concessione edilizia, configura una “variante essenziale” o una “variante minore” o “leggera”?
[A] Sulla possibilità o meno che il mutamento di destinazione d’uso nell’ambito di una medesima categoria omogenea implichi automaticamente la non spettanza degli oneri. [B] Sulla rilevanza che la divisione ed il frazionamento di un immobile operate per l’adibizione ad attività di impresa di diversi soggetti, assumono ai fini dell’aumento del carico urbanistico
[A] Sulla maggiore ampiezza del concetto di vicinitas nell’ambito dell’impugnativa delle autorizzazioni commerciali. [B] Sul concetto chiave di “categoria funzionale” in tema di mutamento di destinazione d’uso: intervento del legislatore nazionale sul tema
[A] Sul valore endoprocedimentale dei verbali redatti dagli ufficiali del Comando della Polizia Municipale. [B] Il mutamento di destinazione d’uso impone il rilascio di un nuovo certificato di agibilità
[A] Sulle ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso non si configura come abuso da sanare, rappresentando, invece, semplice esercizio di «jus utendi». [B] Sulla possibilità o meno di qualificare come agricola l’attività di tornitura e fresatura per macchine agricole
Il regime dei titoli edilizi richiesti dal mutamento di destinazione d’uso con opere non si ricava a contrario dal comma primo dell’art. 59 ma va, invece, desunto dagli artt. 78 e 79 della L.R.T. 1/2005
[A] Sulla possibilità (o meno) di ritenere integrata una modificazione della destinazione d’uso agricolo dell’immobile in conseguenza della adibizione di una stalla per conigli a locale per la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli. [B] Sulla qualificazione, a fini edilizi, dell’ispessimento delle pareti perimetrali ex se considerato
[A] Sulle controversie inerenti in generale la contestazione degli oneri di urbanizzazione. [B] Sulla natura degli atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Sindaco quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo. [C] Sul contributo afferente al costo di costruzione di cui all’art. 16 c. 1 del T.U. in materia di edilizia, n. 380/2001. [D] Sugli effetti del passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale rispetto al carico urbanistico. [E] Sulla debenza della quota parte relativa al costo di costruzione in presenza di una trasformazione edilizia che comporti il passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico
Nel sistema delineato dalla legge n. 47/1985 (v., oltre agli artt. 7 e 8 e 25, anche gli artt. 15 e 26) il mutamento di destinazione d'uso degli immobili ha rilievo sotto il profilo urbanistico solo se accompagnato da opere edilizie
Sulle deroghe urbanistiche consentite per le sedi delle associazioni di promozione sociale e sulla sede istituita in piani interrati destinati a cantine, depositi, magazzini, autorimesse e impianti termici a servizio dell’edificio
[A] Gli effetti che la pronuncia di assoluzione del Giudice penale produce sull’estensione dei poteri decisori del Giudice amministrativo sono disciplinati dall’articolo 654 C.P.P. [B] Il mutamento di destinazione urbanistica solamente funzionale, ovverosia realizzato senza opere, non necessita di titolo abilitativo, purché si tratti di una destinazione d’uso ammessa dal Piano Regolatore
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile senza realizzazione di opere edilizie non costituisce un'attività libera ancorché manchi la disciplina regionale
Nella regione Lazio, la sussistenza o meno di opere non è risolutiva al fine di stabilire se il mutamento di destinazione d’uso resti soggetto al regime del permesso di costruire o della semplice denuncia di inizio di attività
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso effettuato mediante l’esecuzione di soli lavori interni. [B] Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”
Sulla differenza tra l’ambulatorio, che identifica una struttura aziendale, aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista dell’affluenza di un pubblico indeterminato, in cui prevale l’aspetto organizzativo su quello professionale, e 1o studio medico, connotato dal prevalente apporto professionale mediante esercizio professionale dell’attività sanitaria
[A] A prescindere dalla normativa regionale, il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire un’operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso abbia o meno inciso sul carico urbanistico della zona. [B] Sul passaggio da una prevalente destinazione produttiva ad una prevalentemente residenziale o terziaria. [C] Sul conguaglio del contributo di costruzione in caso di mutamento di destinazione d’uso
Il mutamento di destinazione d’uso non è espressamente citato in nessuna delle sei tipologie previste dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003
[A] Il cambio di destinazione d’uso da magazzino a sede di circolo risulta legittimo, in quanto l’affiliazione dell’associazione all’ARCI permette l’applicazione dell’art. 32 comma 4 della legge 383/2000. [B] Sui casi in cui la giurisprudenza penale esclude i tornei di poker sportivo dalla fattispecie del gioco d’azzardo
Il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato, per il quale era già stato pagato il contributo d'urbanizzazione, può comportare una revisione del suo importo se ha determinato un maggior carico urbanistico
Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria
La richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi legittima ogni qual volta si verifichi una variazione, in aumento, del carico urbanistico
Sulla modifica della destinazione d’uso produttiva e sulla possibilità o meno da parte dell’operatore di pretendere la restituzione degli oneri a suo tempo versati
La destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile è unicamente quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale
Al cambio di destinazione d’uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d’uso
[A] Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione. [B] In caso di cambio di destinazione d'uso l'obbligo di corrispondere il contributo concessorio è principio enucleabile dall'art. 10, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ribadito dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985
Tutte le volte che il cambio di categoria edilizia determina il venire in essere di un carico urbanistico, unitamente alla dotazione di standards, specie di parcheggi, detta circostanza rende irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l'effettuazione di opere edilizie
Rispetto alla destinazione produttiva la destinazione terziaria o residenziale si caratterizza sotto una serie di profili tutt’altro che secondari: comporta il pagamento di un contributo di costruzione più elevato e il conferimento di standard urbanistici in misura maggiore; richiede, per le aree che ospitavano insediamenti produttivi potenzialmente inquinanti, operazioni di bonifica ambientale da condurre secondo criteri ben più rigorosi di quelli richiesti per il mantenimento della destinazione produttiva preesistente
[A] Sul piano di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della legge regionale toscana. [B] Sugli oneri verdi ai sensi dell’art. 45 della L.R. Toscana n. 1 del 2005 riguardo ai fabbricati che da tempo non siano più adibiti ad uso agricolo
[A] Sul piano civilistico, i dati catastali - benché meramente indiziari quanto alla consistenza del diritto di proprietà ben possono identificare l'immobile trasferito. [B] Il solo elemento della denuncia di variazione catastale dell’immobile intervenuto nel 1992, pacificamente rurale secondo le indicazioni risultanti dall’atto pubblico di compravendita del 1974 e senza alcun rapporto di strumentalità con l’attività agricola, non può avere autonomo valore sotto il profilo urbanistico e per gli oneri concessori
[A] Non corrisponde a verità che l’accatastamento di un immobile abbia valore ai soli fini fiscali. [B] Il sopravvenire di una disciplina urbanistica, in assenza di atti di assensi del Comune a istanze di mutamento di destinazione non può ex sé mutare le destinazioni formalizzate a catasto
Sulla richiesta di oneri concessori (es. “oneri verdi”) nel caso in cui un immobile, originariamente identificato come rurale, abbia subito un mutamento di destinazione d’uso in residenziale abitativo ben prima degli interventi edilizi cui si riferiscono gli oneri stessi
[A] Riguardo al mutamento di destinazione d’uso si configura una “trasformazione edilizia” quando la stessa sia produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione del bene immobile, anche senza l’esecuzione di opere edilizie. [B] La produzione di servizi deve essere tenuta distinta dall’attività terziaria vera e propria (o di ufficio), pena la sostanziale vanificazione di quest’ultima figura
[A] Sul termine di impugnazione dei titoli edilizi in sanatoria da parte del terzo controinteressato. [B] Sulla possibilità o meno di richiedere il mutamento di destinazione d’uso tramite sanatoria. [C] Sulla sopraelevazione e sul rispetto delle distanze
Il semplice rilascio di un certificato di residenza non può assumere valenza probatoria della destinazione a uso abitativo di un’unità immobiliare che abbia diversa destinazione urbanistico-edilizia
Sono illegittime le Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, per la parte in cui consentono di assoggettare comunque a permesso di costruire i cambi di destinazione d’uso interni alla medesima categoria generale se comportano “il passaggio a una più elevata categoria di carico urbanistico” al di fuori delle previsioni del D.M. n. 1444/68, degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 35/1977 e dell'art. 7 della L.R. n. 36/1987
Sulla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso e sulla possibilità o meno che il Comune in fase di pianificazione possa individuare categorie di destinazione d’uso ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale
Sul cambiamento di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie e sulla possibilità o meno che tale attività possa ritenersi del tutto libera e priva di vincoli
[A] Sull’applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, in caso di mutamento della destinazione d’uso. [B] In Campania, l'istituto del silenzio-assenso non può trovare applicazione con riferimento al D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326
[A] Sull’esenzione o meno dal pagamento degli oneri concessori quando lo strumento urbanistico si limita ad autorizzare una destinazione d’uso implicante la realizzazione di opere astrattamente qualificabili come urbanizzazioni. [B] Sulla debenza o meno degli oneri concessori nel caso realizzazione di una scuola da parte di un privato. [C] Sulla possibilità o meno che un intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso non comporti aggravi di carico urbanistico e quindi l'obbligo della relativa corresponsione degli oneri. [D] Sul mutamento di destinazione d’uso di un orfanotrofio in una scuola. [E] Sulla differenza di presupposti tra gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza presuppone che il mutamento di destinazione d’uso non incida sulla conservazione e sul carattere storico artistico del bene
Nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa
Per anni la Cassazione è rimasta su posizioni difformi dal Consiglio di Stato, per il quale il concetto di “uso” urbanisticamente rilevante non risulta suscettibile di essere influenzato dalle utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti pianificatori e/o autorizzatori
Sulla divergenza tra la normativa nazionale e la normativa regionale in materia di mutamento di destinazione d’uso senza opere che comporti un variazione degli standards urbanistici
Sulla destinazione di una superficie pari a circa la metà di quella complessiva a vasta sala multifunzionale con la presenza del mihrab orientato verso la Mecca
Ai sensi della norma di cui all’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, non è consentito il cambio di destinazione di uso con opere laddove si verifichi anche il cambio di categoria di uso, come avviene nel caso in esame, in cui si passa dalla categoria “uffici” alla categoria “civile abitazione”
[A] Un ambiente coperto e chiuso su tre lati già costituisce un volume ai fini urbanistici. [B] Sulla giurisprudenza e sulla normativa nazionale e regionale in materia di mutamento di destinazione d’uso senza opere
Sull’art. 52, comma 3-bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 come introdotto dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006 n. 12, laddove si dispone la necessità del rilascio del permesso di costruire per i “mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali”
[A] Sugli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell'area interessata, come nel caso dell'aumento (da una a due) delle unità abitative. [B] Sulla L.R. 11.3.2005 n. 12, comma 3 bis dell’art. 52 (recante la rubrica ”Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie”) il quale espressamente dispone che: “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”
[A] L’art. 125, comma 3, della L.R. Toscana n. 1/2005 prevede, per modifiche di destinazione d’uso cui è riconducibile il caso di specie, un contributo di urbanizzazione calcolato nell’importo massimo corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. [B] Sul caso in cui il mutamento avvenga nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori
La legge non vieta, invero, l’assunzione di un obbligo di versare le somme corrispondenti alla maggiore necessità di standard legata alla realizzazione di un mutamento di destinazione d'uso
Sulla sussistenza o meno di una responsabilità del costruttore per l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso, qualora questi abbia realizzato impianti e finiture
Sulla sussistenza o meno di una lottizzazione abusiva in caso di modifica della destinazione d'uso di un capannone, originariamente adibito a magazzino, con la realizzazione di 19 unità immobiliari
Una domanda di mutamento di destinazione d’uso non può essere vagliata esclusivamente in relazione alla disciplina urbanisticamente vigente nella zona, ma va valutata anche in rapporto alla destinazione “acquisita” a seguito dell’accoglimento della domanda di condono
Sulla necessità o meno del previo rilascio della concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso intervenuto tra categorie omogenee, qualora abbia comportato un aumento o un aggravamento del carico urbanistico insistente sull’area
[A] Le trasformazioni d’uso cc.dd. funzionali – vale a dire senza opere – sono assoggettate al regime autorizzatorio del silenzio assenso a seguito di denuncia di inizio attività (D.I.A.), solo se non danno luogo a modifiche essenziali comportanti variazioni degli standards urbanistici. [B] Sulla trasformazione di un compendio immobiliare agroalimentare in un complesso immobiliare commerciale
Il mutamento di destinazione urbanistica pur a parità di superficie e volumetria, integra una trasformazione qualitativa dal punto di vista del carico urbanistico, ad esempio per necessità di maggiori aree a parcheggio
Se fosse vero che ogni modifica di destinazione d’uso non assume rilevanza giuridica quando la destinazione finale rientra tra quelle ammissibili nella zona urbanistica in cui si trova l’immobile, dovremmo allora arrivare alla conclusione che non si potrà mai porre un problema di pagamento degli oneri concessori
[A] Sul maggiorato carico urbanistico originato dalla trasformazione di due locali con destinazione commerciale al minuto e uffici in un locale destinato a sala bingo. [B] Ogni questione inerente l’esistenza e l’entità del debito connesso a contributi urbanistici involge posizioni di diritto soggettivo, sottratte agli ordinari termini decadenziali del giudizio impugnatorio. [C] Il pagamento, senza riserve, del contributo urbanistico non determina acquiescenza all’atto di liquidazione. [D] Il costo di costruzione va commisurato all’effettiva incidenza del costo delle opere realizzate e non, invece, di tutte quelle costituenti il nuovo organismo edilizio, considerato nella sua globalità
Sul mutamento di destinazione d’uso con passaggio tra categorie diverse previste dallo strumento urbanistico deve essere assentito con permesso di costruire indipendentemente dal fatto che lo stesso sia avvenuto o meno con opere e comporti o meno un aggravio del carico urbanistico. In questo senso depongono la L.R. Lazio n. 36/87 e la n. 15/08
[A] Sulla destinazione che rileva, tra quella riportata nel titolo autorizzatorio dell’intervento edilizio e quella risultante dai dati catastali. [B] Sulla destinazione d'uso degli immobili realizzati in epoca in cui non occorreva alcun titolo edilizio
Sul mutamento di destinazione d'uso degli immobili non accompagnato da lavori edili e sul mutamento con opere che incidono sulla “forometria” esterna del fabbricato
Sul vincolo storico artistico apposto su un immobile ai sensi della legge 1089 del 1939 e sulla possibilità o meno che con esso, oltre prescrivere l’integrità dell’immobile e dei suoi arredi sia stato imposto anche il mantenimento di una determinata destinazione d’uso
Sulla legittimità o meno della suddivisione delle categorie di destinazione d’uso in più sottocategorie o sottofunzioni anche ai fini della corresponsione degli oneri concessori
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso senza opere. [B] Sulla possibilità o meno di effettuare un mutamento di destinazione d’uso laddove vi sia stata l’attribuzione di finanziamenti pubblici destinati alla residenza
Dott. Francesco Barchielli. Sul regime urbanistico degli "impianti telefonici" (centrali telefoniche, opere civili, cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazionille). Sull'alienabilità e sugli interventi ammissibili sulle centrali telefoniche dismesse ricadenti in zona agricola alla luce della normativa nazionale e della legge regionale toscana
Una trasformazione edilizia, con cui viene attuato, con o senza opere, un mutamento di destinazione d’uso, non può in nessun caso essere ricompresa nella tipologia 7 della tabella allegata alla legge 47/1985
[A] Lo studio medico di medicina generale, anche quando gestito in forma associata, non muta per ciò solo la sua natura giuridica ai fini del regime autorizzatorio sul piano sia sanitario sia urbanistico. [B] Gli studi medici di medicina generale, poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico, sono sottoposti all’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche
Sui mutamenti di destinazione d’uso soggetti alla sola DIA ai sensi dell’art. 57 della legge regionale della Calabria n. 19/2002 che suddivide le destinazioni d’uso in cinque distinti raggruppamenti
Nel numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 sono ricompresi sia i mutamenti di destinazione d’uso con opere, sia - ai sensi dell'art. 2 comma 53 l. 23 dicembre 1996 n. 662 - gli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie
L’obbligo di considerare rilevante sul piano del regime autorizzatorio il solo mutamento di destinazione d’uso cha comporti il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra costituisce il limite della sopra richiamata autonomia dei Comuni nell’individuazione di sottocategorie e sottofunzioni in sede di pianificazione territoriale
Sul mutamento della destinazione del fabbricato da residenziale a terziario, realizzato senza opere edilizie, e sull’onere di pagamento dei maggiori oneri contributivi
Sul passaggio non autorizzato da una destinazione d’uso non abitativa alla destinazione abitativa e sulla legittimità o meno dell’ordinanza di sgombero emessa per ragioni igienico sanitarie ai sensi del R.D. 1265 del 1934
Sul titolo edilizio necessario a realizzare un mutamento di destinazione d’uso funzionale senza opere ai sensi della legge regionale Emilia Romagna n. 31 del 2002
La mancanza di disciplina regionale non può dirsi tale da indurre a sostenere che il cambiamento di destinazione costituisca una attività del tutto "libera" e priva di vincoli
Il cambio di destinazione d’uso di un immobile ad uso alberghiero può senz’altro ottenere il cambio di destinazione d’uso a residenza privata ma deve rispettare tutti i parametri previsti dal Piano regolatore generale
Sulla disciplina della materia dei cambi di destinazione d'uso c.d. funzionali, ossia non connessi a trasformazioni fiche dell'immobile o di parte di esso
[A] Ai sensi della L.R. Lombardia l’attività di rimessaggio di autoveicoli presuppone la distinazione d’uso commerciale. [B] Il Comune in presenza di mutamento di destinazione d'uso da industriale a commerciale del complesso immobiliare, intervenuto nel decennio dal rilascio delle concessioni originarie, correttamente ridetermina gli oneri di urbanizzazione
Sul diniego di concessione edilizia richiesta per cambio di destinazione d' uso, qualora il richiedente non abbia dimostrato il rispetto degli standard previsti dalla disciplina urbanistica per la nuova destinazione d'uso
[A] Sul permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 15 della L.R. Emilia Romagna n. 31 del 2002. [B] L’intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici
[A] Sulla corretta interpretazione dell’art. 10, comma 1, lett. c) del T.U. sull'edilizia, secondo il quale sono subordinati a permesso di costruire "gli interventi di ristrutturazione edilizia che … limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A) comportino mutamento della destinazione d'uso". [B] Sulla rilevanza del mutamento di destinazione d’uso laddove si passi da una categoria funzionalmente autonoma ad una diversa dal punto di vista urbanistico. [C] Sulla potestà legislativa delle regioni in materia di mutamento di destinazione d’uso. [D] Il controllo sulla conformità dell'opera ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali spetta al giudice ordinario senza necessità di disapplicare il titolo edilizio
[A] Sulla doppia conformità urbanistica richiesta per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e sulla necessità di tener conto o meno degli strumenti urbanistici soltanto adottati e non ancora approvati. [B] Sull’art. 134 della l.r. toscana 1/2005 in merito alla sanzione pecuniaria e sulla sua applicabilità o meno anche agli interventi senza titolo di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso. [C] Sull’art. 134 della l.r. toscana 1/2005 e sul parametro da porre a base di calcolo per l’applicazione della sanzione pecuniaria
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso delle residenze turistico alberghiere e sulla rilevanza urbanistica, tributaria, turistica, sanitaria, di pubblica sicurezza, antincendio e penale. [B] Sulla responsabilità del notaio in caso di mutamento di destinazione d’uso delle residenze turistico alberghiere. [C] Non è raro che l’acquirente sia vittima di una truffa. [D] Sulla revoca del certificato di agibilità dell’immobile originariamente destinato a residenza turistico alberghiera
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva che si configura laddove i lavori effettuati rivelino una destinazione d’uso differente da quella assentita e, più in generale, difformità dalle concessioni edilizie atte a rendere il complesso “privo di ogni connessione funzionale con l’esercizio dell’attività di conduzione agricola”. [B] Il mero mutamento della destinazione d’uso di immobili già realizzati ed oggetto di titolo edilizio può ben configurare un’ipotesi di lottizzazione abusiva
[A] Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. [B] Sulla natura “pertinenziale” o meno di una piscina posta la servizio di una residenza privata
[A] Sull'utilizzo di una porzione di residenza turistico alberghiera come abitazione e sulle sanzioni urbanistiche e penali che ne conseguono anche a carico degli attuali proprietari. [B] Sul mutamento di destinazione d’uso di residenze turistico alberghiere e sulla responsabilità per colpa del notaio
Sul rapporto tra l’art. 79, comma 1, lettera “c”, della L.R. Toscana 1/2005 - che sottopone a d.i.a. i mutamenti di destinazione (con o senza opere) nei soli casi tassativamente previsti dalla disciplina locale della distribuzione e localizzazione delle funzioni ex art. 58 – e l’art. 10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. 380/2001, secondo cui la ristrutturazione edilizia comportante cambiamenti di destinazione su immobili compresi nelle zone “A” è subordinata a permesso di costruire
[A] Sul presupposto essenziale della nozione di civile abitazione. [B] Sulla possibilità o meno che un vano isolato, adibito ad uso cucina possa rientrare nella nozione di civile abitazione. [C] Sulla realizzazione di un bagno e di una cucina all’interno di una soffitta
Sulla norma del regolamento condominiale secondo al quale “le varie porzioni dovranno essere destinate in tutti i piani esclusivamente ad uso civile e di studi professionali e commerciali. I comproprietari pertanto non potranno destinare o lasciar destinare i locali di loro spettanza ad uso pensioni, camere di affitto, scuole anche di canto o di danza, asili di infanzia, […]”
[A] Sulla competenza delle regioni o dei comuni riguardo alla disciplina di dettaglio dei mutamenti di destinazione d’uso, secondo gli orientamenti della Corte Costituzionale. [B] Sull’interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale Lombardia 15.1.2001 laddove dispone che i mutamenti di destinazione d’uso senza opere sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione. [C] Sulla possibilità o meno da parte dei comuni, per fini antielusivi, di assoggettare al pagamento degli oneri di urbanizzazione anche i mutamenti di destinazione d’uso senza opere
Sulla possibilità o meno che i locali deposito e stenditoio possano essere pavimentati, muniti di infissi ed intonaco e degli impianti sanitari in assenza di permesso di costruire
La legittimità del mutamento di destinazione d’uso, da una zona territoriale omogenea all’altra, deve essere valutata in concreto dall’Amministrazione, confermando così la necessità di una d.i.a.
Il mutamento di destinazione d’uso con lavori ha una incidenza urbanistica con conseguenti riflessi sugli standard fissati dal d.m.23 aprile 1968 n. 1444
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso ai sensi della L.R. Campania n. 16 del 2004. [B] Pur ad edificazione ultimata, la libera disponibilità del bene non è sempre un elemento neutro sotto il profilo della offensività
Sul mutamento di destinazione d’uso di un immobile ricadente in zona residenziale in luogo di culto islamico con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali
Non possono ritenersi liberalizzati tutti i cambiamenti di destinazione, ancorché senza opere, qualora si pongano in manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona
[A] Sulla differenza tra la ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria. [B] Su un intervento consistente nella trasformazione di locati interrati mediante un insieme sistematico di opere, con modifiche riguardanti anche - sia pure lievemente - il prospetto ed inserimento di nuovi elementi ed impianti. [C] Sulla differente rilevanza penale della DIA e della Super DIA ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380 del 2001. [D] Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. [E] Sulla necessità di ravvisare una ristrutturazione edilizia a fronte di un mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di modeste opere edilizie dopo l'ultimazione del fabbricato. [F] Sul delicato problema di coordinamento che si pone in ordine al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), secondo la quale sono subordinati a permesso di costruire "gli interventi di ristrutturazione edilizia che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso"
Sul mutamento di destinazione d’uso da “direzionale” a “residenziale” e sulla possibilità o meno da parte dell’amministrazione di richiedere maggiori oneri concessori
[A] L’uso di un piazzale ubicato all’interno di un complesso alberghiero per l’intrattenimento danzante non integra un abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. [B] Sulla disciplina transitoria riguardo alla presentazione della documentazione di impatto acustico ex l. n. 447 del 1995
E’ illegittimo l'art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 nella parte in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale lo svolgimento dell'attività di bed & breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali
Sulla legittimità o meno della rideterminazione dei contributi concessori a seguito di un mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie da residenza a studio professionale
Sull’autonomia funzionale tra gli insediamenti di carattere commerciale e quelli di carattere direzionale ai fini della sussistenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso con opere e sulla necessità del permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia. [B] La necessità del permesso di costruire non può essere "derogata" dalla legislazione regionale
Sul cambio di destinazione d’uso effettuato con lo spostamento di porte e finestre esterne nonché con tramezzatura interna e sulla necessità o meno di ravvisare un mutamento urbanistico edilizio del territorio
Sulla sussistenza o meno di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante nel caso in cui un appartamento destinato ad abitazione venga adibito studio professionale
Due distinte denuncie di inizio attività presentate a breve distanza di tempo, la prima per alcuni modesti lavori e la seconda per mutamento di destinazione d’uso, devono essere ricondotte ad un contesto unitario
Sul mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da industriale/artigianale a commerciale, attuato senza realizzazione di nuove opere, e sulla necessità o meno di rideterminare gli oneri di urbanizzazione
La circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione edilizia non comporta “ipso iure” l’esenzione degli oneri di urbanizzazione
[A] Sui caratteri del mutamento di destinazione uso senza opere. [B] Sulla configurabilità o meno di un mutamento di destinazione d’uso nel caso i locali siano provvisti di mobilio. [C] Sul mutamento di destinazione d’uso rilevante ai fini del “condono edilizio”
Sul mutamento di destinazione d’uso senza opere c.d. “meramente funzionale” e sulla giurisprudenza costituzionale e amministrativa intervenuta al riguardo
Sulla distinzione tra destinazione urbanistica per commercio all’ingrosso e destinazione per commercio al minuto introdotta dalla legge regionale toscana n. 39/94 prima e dalla legge n. 1/05 poi
Sulla richiesta di mutamento di destinazione per un immobile a suo tempo condonato e sulla particolare attenzione che va posta riguardo all’incidenza che la concessione in sanatoria già rilasciata ha comportato sull’assetto urbanistico esistente
Sull’attività di molitura delle olive e sulla sua compatibilità o meno con la destinazione a verde agricolo dell’area qualora sia prevalente rispetto alla coltivazione del fondo
Sulla norma comunale con la quale si vieta di modificare la destinazione di un immobile da “abitativo” a “studio professionale” e sulla sussistenza o meno di un obbligo di motivazione
Sul mutamento di destinazione d’uso che conferisca all’immobile un uso abitativo e sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano considerarsi “completate funzionalmente”
Sul mutamento di destinazione d’uso senza opere, oggetto di domanda di condono edilizio, e sull’irrilevanza di quanto previsto dalla legge regionale toscana n. 39 del 1994 riguardo agli oneri concessori
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante. [B] Sul mutamento da attività di commercio all'ingrosso in quella di commercio al dettaglio. [C] Sulla particolare destinazione degli edifici, indicata dal progettista e recepita nella concessione edilizia
Per mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante in materia edilizia deve ritenersi solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico
Sul mutamento di destinazione d’uso senza opere secondo la normativa statale, sul ruolo del legislatore regionale e sui poteri dei comuni in sede di pianificazione
Ai fini dell’applicazione del contributo di concessione il cambio di destinazione d'uso ha rilevanza solamente se comporta il passaggio da una funzione ad un'altra
Sugli oneri verdi per sistemazione ambientale, sul mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli e sulla deruralizzazione, ai sensi della normativa regionale toscana
In una zona G (attrezzature e servizi di interesse generale), dove è consentita una destinazione d'uso a servizi, uffici, attività commerciali ecc., è consentita per quantità marginali inserire destinazioni d'uso di tipo residenziale?
Sul mutamento di destinazione d’uso con opere, sul piano delle funzioni e sugli interventi non soggetti al contributo di costruzione. Legge regionale 39/94
E’ necessaria concessione edilizia e non D.I.A. qualora il mutamento di destinazione d’uso avvenuto nell’immobile di proprietà sia seguito a distanza di una settimana da opere interne di manutenzione straordinaria, dovendo ritenere che si tratti di un unico episodio caratterizzato da un nesso causale tra le due circostanze, ancorché fatte oggetto di separate dichiarazioni di inizio di attività