Poiché il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico - sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi.
Premassima
a) Poiché il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico - sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi.
b) La delibera per la realizzazione di un'opera comunale che si appalesi manifestamente illegittima per la violazione del limite delle distanze indicato dalle leggi sanitarie, può configurare i reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c)
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