Se la realizzazione di un nuovo edificio all'interno di un cimitero preesistente configuri "ampliamento", rilevante ai fini del rispetto della disciplina in materia di distanze dal centro abitato ai sensi dell'art. 338 R.D. n. 1265/1934
[A] Sulle conseguenze e finalità del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
[B] Quali possono essere gli interventi edilizi consentiti nell’ambito della fascia di rispetto di cui al vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934?
[C] Se siano ammessi gli interventi consistenti nella demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato nell’ambito del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
L’attività edificatoria, pur formalmente autorizzata, che violi il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 vale a configurare il reato di lottizzazione abusiva in capo al progettista ed al direttore lavori?
Che rilevanza assume ai fini dell'art. 338, ultimo comma, del r.d. n. 1265/1934 (che ammette “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento) il fatto che il compendio immobiliare interessato dall'intervento edilizio sia stato oggetto di frazionamento?
[A] La previsione dei vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33 della legge n. 47/1985 comprende anche quelli posti dallo strumento urbanistico in funzione della tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali e idrogeologici, ricognitivi di qualità intrinseche dell'area? [B] Che rilevanza assume ai fini della sanabilità dell'opera che l'area ricada nella fascia di rispetto relativa ad un cimitero già esistente ovvero alla localizzazione di un nuovo cimitero o al previsto ampliamento di uno preesistente?
Può ritenersi legittimo il decreto di esproprio intimato in ragione dell'ampliamento del cimitero comunale, ma in mancanza dell'approvazione di una variante urbanistica?
[A] Nel vigente sistema normativo è possibile rintracciare una generale definizione di centro abitato? [B] Sul vincolo cimiteriale: la distanza di 200 metri o di 50 metri deve essere osservata solo nei confronti di aggregati di abitazioni ovvero anche rispetto alle singole abitazioni?
Sul vincolo di inedificabilità all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 R.D. 27/7/1934 n. 1265: quali sono gli interessi pubblici che tale fascia intende tutelare?
[A] L’edificazione esistente all’atto dell’approvazione di una nuova disciplina urbanistica di zona può essere legittimamente incisa nella sua destinazione tipica come risultante dal titolo edilizio originariamente rilasciato? Le edificazioni già realizzate possono essere toccate dalla nuova pianificazione? [B] Il vincolo cimiteriale di inedificabilità può imporsi ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici?
Può essere oggetto di parziale annullamento il provvedimento di autotutela intervenuto sul titolo edilizio rilasciato per un immobile ricadente in zona soggetta a vincolo cimiteriale per meno della sua metà?
Sul potere amministrativo di disporre la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale in deroga alla misura legale di 200 metri e sull’art. 338 R.D. n. 1265/1934, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002
[A] È possibile sostenere che la riduzione del vincolo cimiteriale per l’esigenza di realizzare un’opera pubblica o un intervento urbanistico di cui all’art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie non riverberi i suoi effetti anche a beneficio di privati? [B] I vincoli urbanistici rientrano fra quelli ostativi al rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985?
[A] Sulla natura del vincolo cimiteriale. [B] Può il Consiglio comunale ridurre il vincolo cimiteriale da 200 metri a 50 metri al fine di consentire l’edificazione da parte di privati in deroga al limite generale contemplato dal primo comma dell’articolo 338 del TULS?
[A] Sulla distinzione tra ampliamento e nuova costruzione. [B] Sul vincolo cimiteriale e sulla conservazione di una "cintura sanitaria" intorno al cimitero
Sul vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto cimiteriale: in particolare sull’interpretazione da riservare all’articolo 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1265
[A] Sulla natura (assoluta o relativa) del vincolo cimiteriale. [B] Nell’ipotesi in cui il manufatto non ricada integralmente in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, può il provvedimento di annullamento della Concessione Edilizia in Sanatoria, essere parzialmente annullato?
Sull’inedificabilità relativa all’insistenza dell’area nella fascia di rispetto del cimitero comunale; in particolare sugli interventi ammessi nelle aree cimiteriali dismesse.
[A] Sui presupposti per affermare la tempestività del ricorso proposto dal terzo avverso opere edilizie: sull’onere di esercizio del diritto di accesso e sul cartello di cantiere. [B] Sul concetto di edificio: un impianto di telefonia mobile può essere classificato come manufatto edilizio e, in tal modo, risultare incompatibile con il vincolo cimiteriale?
La disposizione relativa all’ampliamento del cimitero esistente costituisce modifica rispetto alla disciplina urbanistica previgente, ovvero si esaurisce nella trasposizione nel piano urbanistico comunale del vincolo cimiteriale?
Sulla situazione di inedificabilità determinata dal vincolo cimiteriale, in particolare sul procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto
Deliberata la soppressione del cimitero e decorso il periodo di 15 anni dall'ultima inumazione, l’efficacia del vincolo di rispetto ex art. 338 TULS cessa in via automatica?
Sul vincolo cimiteriale: la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall’art. 338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di P.R.G.?
[A] Sugli atti amministrativi meramente confermativi (e perciò non impugnabile) e sugli atti di conferma in senso proprio. [B] Sulla situazione di inedificabilità determinata dal vincolo cimiteriale: procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto e procedura di riduzione della fascia inedificabile per interesse pubblico
[A] Sulla applicabilità o meno ai parcheggi interrati della disciplina relativa alle fasce di rispetto cimiteriale. [B] Sulle condizioni necessarie ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica e sulla natura dell’efficacia (costitutiva ovvero dichiarativa) dell'iscrizione della stessa nell'elenco delle vie gravate da uso pubblico
Sulla legittimità o meno della realizzazione di un parcheggio adiacente un cimitero (e del relativo tracciato viario di collegamento) ricadente sito nell’area ricadente in fascia di rispetto cimiteriale
Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’art. 338, settimo comma, del r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione
Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico
Sulla giurisprudenza secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un'inedificabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi
Sulla giurisprudenza secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un'inedificabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi
Il rispetto del divieto di edificazione di cui all'art. 338, t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto di 200 metri, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica
[A] Sull'art 338, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dall'art. 28 della legge n. 166 del 2002, permette al Comune di realizzare un'opera pubblica all'interno della fascia sottoposta a vincolo cimiteriale, purché, prima della realizzazione della stessa, riduca il suddetto vincolo. [B] Sulla riduzione della fascia di rispetto e sulla differenza tra le “opere pubbliche” e le “opere di pubblica utilità”. [C] Sulla tesi secondo cui, una volta ammessa, per l’opera pubblica, la riduzione a 50 metri della fascia di vincolo cimiteriale, tale riduzione varrebbe per qualsivoglia ulteriore intervento
Sull’area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale e sulla possibilità o meno che la tessa possieda un “potenziale volumetrico” da spendere in un piano di lottizzazione
Sulla presenza di una strada a meno di 200 metri dal muro di cinta cimiteriale e sulla possibilità o meno che questo valga ad interrompere la continuità del vincolo
Analisi della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali riguardo al vincolo di rispetto cimiteriale ed alla possibilità di ridurre la fascia da 200 a 50 metri
[A] Sulla normativa nazionale e regionale per i c.d. “cimiteri per animali d’affezione”. [B] Sulla possibilità o meno di realizzare un cimitero per animali d’affezione nella fascia di rispetto cimiteriale
[A] Sulla giurisprudenza secondo la quale il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi. [B] Sulle modalità di calcolo della fascia dei 200 metri
Sul vincolo cimiteriale e sulla rilevanza o meno che l’ampliamento sia arretrato - e quindi “schermato” - rispetto alla costruzione preesistente del tutto regolare
[A] La valutazione di impatto ambientale su di un progetto preliminare in project financing. [B] Sulla compatibilità o meno del vincolo cimiteriale con la realizzazione di strade e parcheggi
In sede di condono di opere insistenti su fascia di rispetto cimiteriale l'Amministrazione è tenuta a valutare se ed in quale misura l'opera in questione venga effettivamente a concretizzare una lesione per il vincolo cimiteriale di inedificabilità
Sul vincolo cimiteriale, sull'art. 28 della L. 166/2002 e sulla possibilità che gli edifici – legittimamente - preesistenti possano essere ampliati nella percentuale massima del 10%
[A] Sui motivi legittimanti il Consiglio comunale a chiedere al Prefetto la riduzione della distanza ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934. [B] Il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi
[A] Sulla nozione di pertinenzialità dei parcheggi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122/1989. [B] Sulla derogabilità degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e sul rapporto con il vincolo paesaggistico. [C] Sulla compatibilità o meno di un parcheggio interrato con il vincolo di rispetto cimiteriale
Sull’organo competente all’approvazione dei progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli di costruzione dei nuovi ai sensi dell’art. 55, D.P.R. n. 285/1990
Sul vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.L.S. e sul manutatto non finalizzato all’abitazione ovvero di carattere pertinenziale
Sull’art. 338 del R.D n. 1265/1934 secondo il quale “all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 05.08.1978, n. 457”
[A] Sul vincolo cimiteriale e sugli edifici sparsi utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa. [B] Sui casi in cui è possibile la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990
Sul vincolo di rispetto cimiteriale, ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e sulla presenza di eventuali previsioni contrarie di P.R.G. o di regolamenti locali
Sulla realizzazione di un impianto per il lavaggio di autotreni, da ubicare su di un’area, rientrante nella fascia di rispetto cimiteriale, che ospita un parcheggio attrezzato per autotreni
[A] Le domande di condono non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento. La doglianza in ogni caso, in base al principio di cui all’art. 21-octies della L. 241/1990, assume rilievo solo formale e non esplica effetti vizianti del provvedimento che possano determinare il suo annullamento. [B] Il parcheggio di cui all’art. 338, comma 5 del T.U.L.S., come modificato dall’art. 28 L. n. 166/2002, se non ricompreso tra le opere pubbliche, o non rientrante tra gli interventi urbanistici di P.R.G., è da intendersi quale parcheggio a raso, privo di rilevanza urbanistica. [C] Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.L.S. comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione ovvero di carattere pertinenziale, tale da prevalere anche su eventuali disposizioni contrarie del P.R.G.. [D] Un box auto, poiché dotato di propria autonomia funzionale e di autonomo valore di mercato, non può essere considerato pertinenza
[A] Sul titolo edilizio necessario per la costruzione di una serra. [B] Sulla realizzazione di una serra in area soggetta a vincolo di rispetto cimiteriale
Sull’art. 97 del D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 285 secondo il quale “il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione ” e sul vincolo di rispetto cimiteriale
Sul diniego del permesso di costruire per la ristrutturazione di un immobile collocato in zona di rispetto cimiteriale, mediante demolizione e fedele ricostruzione, nonché mediante spostamento del fabbricato in prossimità del confine del lotto di proprietà, più distante dal locale cimitero, in guisa da migliorarne la collocazione
Sulla salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 e sull’installazione di un distributore di carburanti
Sulla sussistenza o meno di un obbligo del Consiglio Comunale di esprimersi riguardo ad un’istanza presentata dal privato e volta ad ottenere la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 28 della l. n. 166 del 2002
[A] Sul vicolo di inedificabilità territoriale. [B] Sul valore del suolo gravato da vincolo cimiteriale ai fini della determinazione dell’indennizzo espropriativo. [C] Sulla costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri e sulle condizioni che devono sussistere. [D] Sulla possibilità o meno di consentire all’edilizia residenziale privata di estendersi fino a 50 metri dal perimetro del cimitero
[A] Sull’onere di immediata impugnazione o meno del piano regolatore soltanto adottato. [B] Sul vincolo di rispetto cimiteriale e sui casi in cui è ammissibile la riduzione della fascia di rispetto. [C] Sulle tipologie di intervento ammissibili sugli edifici insistenti nell’area di rispetto cimiteriale
Sul vincolo di rispetto cimiteriale ex. art. 338 del T.U.L.S. e sulla possibilità o meno di derogare allo stesso per la realizzazione di un’autorimessa interrata ex art. 9 della legge n. 122/89
[A] Sul decorso del quindicennio di disuso di un cimitero e sulla possibilità o meno che ciò faccia venir meno il “vincolo di rispetto cimiteriale”. [B] Sulla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e sulla rilevanza di ciò nei soli riguardi del possibile ampliamento del cimitero oppure anche nei confronti di edificazioni private. [C] Sull’operatività o meno della fascia di rispetto cimiteriale nei confronti dei “fabbricati sparsi”. [D] Sull’ordinanza di demolizione che individua un area di sedime da acquisire al patrimonio comunale superiore a dieci volte la superficie abusivamente costruita
[A] Poiché il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico - sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi. [B] La delibera per la realizzazione di un'opera comunale che si appalesi manifestamente illegittima per la violazione del limite delle distanze indicato dalle leggi sanitarie, può configurare i reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c)
Sul divieto di costruire o ampliare costruzioni nell'area di rispetto dei cimiteri e sulla preclusione o meno per le altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, quali ad esempio strutture precarie o mobili
Sul limite all’edificabilità privata nella “fascia di rispetto” cimiteriale, sulla possibilità o meno che questa possa variare in relazione alle determinazioni adottate dall’Autorità Comunale e sui limiti in ogni caso legislativamente fissati entro i 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale
Sulla sussistenza o meno di un interesse a ricorrere, avverso gli atti di ampliamento dei cimiteri, in capo ai proprietari degli immobili situati nelle vicinanze
Sulla sanatoria di immobili ricadenti in area soggetta a vincolo cimiteriale e sulla possibilità o meno di eseguire sugli stessi interventi manutentivi
A] Sull’istanza di concessione in sanatoria qualora il vincolo di rispetto cimiteriale sia stato introdotto in epoca successiva alla realizzazione del manufatto abusivo. [B] Sull’applicabilità del vincolo di rispetto cimiteriale nei confronti delle case sparse e sui criteri di misurazione della distanza