Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Giustizia amministrativa

La Regione non può impugnare gli atti di pianificazione di un comune.

Scarica il PDF Pubblicato il 9 dicembre 2004

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

La Regione non può impugnare gli atti di pianificazione di un comune.

T.A.R Toscana, Sezione I, 24 novembre 2004 n. 6287 · francesco · 9 dicembre 2004

Premassima

a) La Regione non può impugnare gli atti di pianificazione di un comune.

b) Inammissibile il ricorso per difetto di interesse

Testo integrale

1. Nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento. Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali. E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell'azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa.

2. Invero, nel processo amministrativo, l'accertamento dell'interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta ed immediata, che dalla determinazione assunta dall'autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante, sul quale incombe anche il relativo onere probatorio; da tale regola, consegue il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell'azione amministrativa ovvero per ottenere l'annullamento di un vantaggio che sarebbe stato indebitamente riservato ad altro soggetto, senza che peraltro da ciò siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 1993, n. 966).

3. Non può, pertanto, ricondursi la legittimazione al ricorso alla mera potestà legislativa di cui in materia è titolare l’Ente Regione, né, come osservato dalla difesa del Comune, alla rappresentatività di interessi della comunità insediata nel territorio regionale, a meno che non venga dedotta la lesione specifica di individuati interessi ad essa facenti capo (e non riconducibili, come si è appena detto, alla mera legalità dell’azione amministrativa) che, nella fattispecie, non sono in alcun modo ravvisabili, se non per i limitati profili di cui si dirà.

4. Tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale, come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare agli artt. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun ente territoriale delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della comunità di riferimento.

F A T T O
Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., il Comune di Lucca, con deliberazione consiliare del 9 agosto 2001, n. 129, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 101 dell’8 aprile 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di 1719 osservazioni, presentate, tra gli altri, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno.
Infine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16 marzo 2004, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico.
Contro tale atto e quelli in epigrafe rubricati ricorre la Regione Toscana chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.
1.2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T.
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commI 1, 2 e 3, dell’art. 5, comma 3, dell’art. 24, comma 2, lett. c) e degli artt. 28 e 30, comma 1, della l. reg. n. 5/1995. Violazione degli artt. 55 e 64 del piano strutturale del Comune di Lucca.
2.2. Violazione dell’art. 28, comma 1, della l. reg. n. 5/1995.
2.3. Violazione dell’art. 28, comma 2, lett. d), della l. reg. n. 5/1995. Violazione dell’art. 62, comma 3, del P.S.
2.4. Violazione dell’art. 53 del P.S.
2.5. Violazione dell’art. 57 del P.S.
2.6. Violazione dell’art. 47 delle NT.A. del P.S.; violazione dell’art. 61, comma 2, punto d) del P.S.
2.7. Altre difformità tra R.U. e P.S.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 748 del 6 luglio 2004 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione n. 25 del 16 marzo 2004 con cui è stato definitivamente approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Lucca, nonché gli atti sopra rubricati ad essa connessi o presupposti.
Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati che, nella fattispecie, sarebbero ravvisabili nei proprietari degli immobili interessati dal provvedimento e specificamente individuabili con riferimento a taluni dei complessi immobiliari più rilevanti coinvolti dall’atto pianificatorio. In proposito non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale la natura di atto amministrativo generale dello strumento urbanistico impugnato esclude la possibilità di configurare posizioni di controinteressati anche nell'ipotesi di accoglimento di osservazioni o di indicazione nominativa di un proprietario che risulti avvantaggiato dalle previsioni del piano, atteso che l'interesse qualificato che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato deve essere espressamente tutelato dal provvedimento ed oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall'interesse perseguito dal ricorrente; tali requisiti non ricorrono nel caso dello strumento urbanistico, poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (in tal senso, Cons. Stato, Ad. plen. 8 maggio 1996 n. 2; id., Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3489; T.A.R. Umbria, 7 giugno 2002, n. 389).
Va poi esaminata la seconda eccezione proposta, relativa al difetto di legittimazione attiva della Regione. L’eccezione può essere, in parte, condivisa. Osserva in proposito il Collegio che, secondo pacifica giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento.
Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali. E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell'azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa. Invero, nel processo amministrativo, l'accertamento dell'interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta ed immediata, che dalla determinazione assunta dall'autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante, sul quale incombe anche il relativo onere probatorio; da tale regola, consegue il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell'azione amministrativa ovvero per ottenere l'annullamento di un vantaggio che sarebbe stato indebitamente riservato ad altro soggetto, senza che peraltro da ciò siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 1993, n. 966).
Non può, pertanto, ricondursi la legittimazione al ricorso alla mera potestà legislativa di cui in materia è titolare l’Ente Regione, né, come osservato dalla difesa del Comune, alla rappresentatività di interessi della comunità insediata nel territorio regionale, a meno che non venga dedotta la lesione specifica di individuati interessi ad essa facenti capo (e non riconducibili, come si è appena detto, alla mera legalità dell’azione amministrativa) che, nella fattispecie, non sono in alcun modo ravvisabili, se non per i limitati profili di cui si dirà.
Tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale, come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare agli artt. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun ente territoriale delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della comunità di riferimento. Infine, la parte ricorrente non può trarre la propria legittimazione ad agire in giudizio dalla circostanza che abbia domandato di intervenire o sia intervenuta nel procedimento che è sfociato nel provvedimento impugnato atteso che il mero fatto della partecipazione al procedimento non costituisce titolo acquisitivo di legittimazione attiva al ricorso avverso il suo provvedimento conclusivo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4343; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2003, n. 3861).
Con specifico riferimento alla presentazione di osservazioni nei riguardi del progetto di piano regolatore generale, si è rilevata, infatti, l’inammissibilità del gravame fondato sulla loro mera reiezione, configurandosi dette osservazioni non come rimedi giuridici ma come semplici apporti collaborativi, la cui reiezione non necessita di specifica motivazione (T.A.R. Lombardia Brescia, 2 settembre 1993, n. 717).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono pertanto dichiararsi inammissibili tutti i motivi di gravame, con l’eccezione delle doglianze recate con il motivo n. 1.2 con cui si deduce la violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T.. Mentre, infatti, gli altri mezzi di impugnazione sono fondati sulla denuncia di violazioni di carattere procedimentale o sul mancato rispetto del Piano strutturale e, quindi, sulla generica, in quanto priva di soggettività, tutela dell’interesse alla corretta applicazione dei procedimenti urbanistici, con detto motivo la Regione Toscana lamenta che siano state pretermesse talune disposizioni del Piano di indirizzo territoriale – P.I.T. – di cui all’art. 6 della l. reg. n. 5/1995.
Secondo la disposizione appena rubricata “Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è l' atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all' articolo 4 della LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale”.

Attesa la sua natura di atto vincolante ai fini della programmazione urbanistica del Comune la sua asserita lesione legittima, infatti, la Regione a gravarsi nei riguardi di provvedimenti pianificatori, quale quello oggetto di causa, che non si conformino alle indicazioni in esso contenute.
Per quanto di interesse ai fini del giudizio, la Regione Toscana assume, in particolare, che sia stato violato l’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale prevede che ogni atto di pianificazione territoriale sia munito di uno specifico documento nel quale si dà atto delle verifiche effettuate circa la compatibilità del primo con gli indirizzi, le prescrizioni e le salvaguardie del P.I.T.
L’assunto non è fondato.
Si osserva, in primo luogo, che un atto amministrativo – nella specie il PIT – non può contenere prescrizioni difformi rispetto a quelle che si rinvengono nella legge che ne delinea l’efficacia.
Nel caso in esame, né l’art. 28, né l’art. 30 della l. reg. n. 5/1995 recano alcuna previsione in merito alla necessità che il Regolamento urbanistico sia dotato, già al momento della sua adozione e, quindi, prima della sua definitiva approvazione, del c.d. documento di conformità agli atti di pianificazione territoriale sovraordinati. Non può, dunque, ricollegarsi semplicemente a tale mancanza l’effetto invalidante preteso dalla parte ricorrente.
A ben vedere, tale necessità non si rinviene neppure dalla lettura dell’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale si limita, infatti, ad affermare che “i punti di cui al comma 5 devono essere contenuti in un apposito documento facente parte integrante dello strumento per il governo del territorio”. E’ dunque sufficiente che tale documento esista e sia allegato alla versione conclusivamente approvata del Regolamento urbanistico, senza che sia indispensabile che esso sia posto a corredo di tale atto già nel momento della sua adozione, come preteso dalla parte ricorrente.
Tale soluzione è quella che meglio risponde alla natura del documento in questione il quale svolge essenzialmente la funzione di autocertificazione da parte del Comune del rispetto, da parte del Regolamento urbanistico, degli indirizzi fondamentali di pianificazione contenuti nel P.I.T., esigenza che, evidentemente, non può che porsi nei riguardi della versione conclusiva del Piano, una volta che siano state eventualmente accolte le modificazioni conseguenti alle osservazioni presentate al regolamento adottato.
Ne discende che la censura esaminata deve essere respinta. Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e in parte rigettato, siccome infondato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: dott. Giovanni VACIRCA - Presidente dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

http://suap.provincia.fi.it

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: La Regione non può impugnare gli atti di pianificazione di un comune.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →