Per effetto dell'art. 3 del D.L. 2006 n. 248, che prevale sulle norme regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggiace più al rispetto di limiti quantitativi.
Premassima
a) Per effetto dell'art. 3 del D.L. 2006 n. 248, che prevale sulle norme regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggiace più al rispetto di limiti quantitativi.
b) Le norme regionali del Piemonte non sono dirette a reintrodurre i limiti di contingentamento
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