Non deve sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione d'uso dei locali ove si svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande, un circolo privato affiliato ad un ente assistenziale riconosciuto dal Ministero
Premassima
Non deve sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione d'uso dei locali ove si svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande, un circolo privato affiliato ad un ente assistenziale riconosciuto dal Ministero
Testo integrale
Legge 25 agosto 1991, n 287 – D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 – Attività di somministrazione nei circoli privati - destinazione d'uso dell'immobile
Ministero delle Attività Produttive 00187 – Via Sallustiana, 53
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi
Ufficio D2 – Disciplina Commercio
Prot. N.557569 Allegati
Al Comune di Arezzo
Ufficio Commercio
52100 Arezzo
Richiesta chiarimenti.
E, p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Gabinetto del Ministro
Piazzale Porta Pia, 1
00187 ROMA
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
Via XX settembre
00187 Roma
Al Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
Palazzo del Viminale
00184 ROMA
Alla Regione Toscana
Dip. Att. Economiche e produttive
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE
Codesto Comune ha richiesto “chiarimenti in merito alla destinazione urbanistica che deve possedere un immobile in cui venga svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un circolo privato affiliato ad ente assistenziale riconosciuto dal Ministero”.
A tal fine codesto Comune richiama la risoluzione della scrivente“6 maggio 1999, n. 530208, che assimila i locali di somministrazione dei circoli privati a quelli dei pubblici esercizi e ritiene necessaria la certificazione sulla destinazione commerciale dei locali di somministrazione dei circoli privati considerato che l'art.3 comma 7 della legge 287/1991 lo prescrive per tutte le attività di somministrazione indicate al comma 6”.
Codesto Comune evidenzia, altresì, che l'Anci si è espressa in senso contrario alla risoluzione ministeriale, in risposta ad un quesito analogo, fondandosi sulla circostanza che “il circolo privato può avere sede in qualsiasi immobile dichiarato agibile” per cui, “se il circolo unitamente alle proprie finalità assistenziali esercita anche la somministrazione ai soci può farlo senza necessità che debba essere richiesto il cambio d'uso del locale che pertanto può non essere a destinazione commerciale”.
Codesto comune, infine, nel precisare che la maggioranza dei circoli privati situati nel territorio di competenza, svolge ad oggi anche attività di somministrazione ai soci e dato che entrambe le note richiamate sono ormai datate ed anteriori all’emanazione del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), chiede il parere di questa Direzione generale sulla questione.
Al riguardo, si precisa preliminarmente che il parere della scrivente espresso nella presente nota concerne il caso segnalato da codesto comune ossia quello in cui l’attività di somministrazione sia svolta da associazioni o circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciuti dal Ministero dell’Interno e che rispettino le condizioni di cui all’articolo 111, commi 3, 4 –bis e 4-qiunquies, del testo unico delle imposte sui redditi (cfr. art.2, comma 1, lett. d) del citato D.P.R. n. 235). Al riguardo si osserva quanto segue.
L’art. 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Il citato D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 all’art. 2 contempla come zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Ad avviso della scrivente, pertanto, non pare discutibile che l’art. 32 comma 4 della legge n. 383 vada interpretato nel senso di consentire l’insediamento di un’associazione di promo zione sociale e l’esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d’uso in questione, senza che, in altri termini, si possano opporre limitazioni derivanti dall’assetto urbanistico del territorio interessato.
Non sembra poter costituire ostacolo a questa interpretazione, il disposto dell’art. 2, comma 2, del citato DPR n. 235, ai sensi del quale, nella denuncia di inizio attività che deve essere presentata da associazioni o circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali che intendano intraprendere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante deve dichiarare tra l’altro che “il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienicosanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia” (cfr. lett. e).
Detta disposizione ad avviso della scrivente, infatti, non può essere finalizzata ad imporre il rispetto di una particolare destinazione d’uso. - peraltro di difficile interpretazione per i circoli aderenti ad associazioni di promozione sociale che intendano svolgere anche attività di somministrazione- considerato che, in base al principio di specialità, mentre il citato decreto n. 235 ha riguardo a tutti i circoli e le associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, la legge n. 383 dispone solo per quella limitata categoria di associazioni che soddisfa i rigorosi parametri statutari in essa previsti e sia pertanto iscritta negli appositi registri.
Va rilevato altresì che l’attestazione di conformità alla quale fa riferimento l’art. 2 del citato decreto n. 235 concerne esclusivamente la materia “edilizia, igienico-sanitaria e…di sicurezza” in quanto la non necessità della conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale è acclarata dall’articolo 32 comma 4 della citata legge n. 383 che ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d’uso.
E’ nota e consolidata, al riguardo, la distinzione tra la materia edilizia, che disciplina l’attività di costruzione al fine di garantire la sicurezza, l'igiene, la struttura dei fabbricati, e la materia urbanistica, avente ad oggetto l’uso del territorio, ossia la regolamentazione e la pianificazione dell’assetto territoriale.
Risulterebbe, pertanto, poco sostenibile limitare la libertà di stabilimento delle associazioni di promozione sociale a seconda che svolgano solo attività culturale e ricreativa, ovvero anche quella di somministrazione di alimenti e bevande: quest’ultima, infatti, non rappresenta altro rispetto all’attività istituzionale delle associazioni in parola, ma costituisce momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali.
Il riconoscimento dell’esistenza di tale vincolo di strumentalità e della complementarietà stretta tra somministrazione e scopo sociale, nei confronti delle associazioni oggetto del presente parere, ha trovato una efficace legittimazione normativa con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 che, riordinando la disciplina tributaria degli enti non commerciali, ha sancito per le associazioni in oggetto la sostanziale assimilazione dei proventi dell’attività di somministrazione a quelli relativi alle altre attività istituzionali; ossia, nello specifico, la loro irrilevanza sul piano commerciale e, conseguentemente, sul piano fiscale
Sulla base delle argomentazioni esposte, la scrivente ritiene pertanto di poter sostenere che non vi siano decisivi argomenti di carattere letterale, logico o sistematico per ritenere che le associazioni in discorso debbano sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione d’uso dei locali ove svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La presente è inviata per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dell’Interno nonché alla Regione Toscana, i quali sono pregati di far conoscere anche alla scrivente ogni eventuale determinazione ulteriore o contraria.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli


